Dalla GAZZETTA UFFICIALE della Comunità Europea del 13.01.2000


La nuova regolamentazione comunitaria in materia di cioccolato entrerà in vigore il 3 agosto 2003, fino a quella data in Italia non sarà possibile utilizzare nella produzione di cioccolato grassi vegetali diversi dal burro di cacao, né vantare, attraverso il ricorso di marchi, denominazioni o espressioni diverse, l'esclusiva presenza di burro di cacao in un prodotto di cioccolato.

...(2) la direttiva 731241/CEE del Consiglio, dei 24 luglio 1973, relativa al ravvìcinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana è stata motivata dal fatto che disparità tra le legislazioni nazionali concernenti vari tipi di prodotti di cacao e di cioccolato potevano ostacolare la libera circolazione di questi prodotti ..;

(3) la suddetta direttiva ha avuto pertanto lo scopo di fissare definizioni e norme comuni per la composizione, le caratteristiche di fabbricazione, il confezionamento dell'etichettatura di detti prodotti, al fine di garantire la libera circolazione all'interno della Comunità;

(4) è opportuno modificare tali definizioni e norme per tener conto del progresso tecnologico e dei mutati gusti dei consumatori e per adeguarle alla legislazione comunitaria generale in materia di prodotti alimentari....

(5) l'aggiunta nei prodotti di cioccolato di grassi vegetali diversi dal burro di cacao è ammessa in alcuni Stati membri fino a un massimo del 5 %;

(6) l'aggiunta nei prodotti di cioccolato di taluni grassi vegetali diversi dal burro dì cacao dovrebbe essere ammessa in tutti gli Stati membri fino a un massimo del 5 %; questi grassi vegetali dovrebbero essere equivalenti al burro di cacao e dovrebbero essere quindi definiti secondo criteri tecnici e scientifici; (...)

(8) secondo le regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari previste dalla direttiva 7911 1 2/CEE del Consiglio, dei 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, la menzione dell'elenco degli ingredienti ai sensi dell'articolo 6 è obbligatoria; la presente direttiva rende applicabile la direttiva 791112/CEE ai prodotti di cacao e di cioccolato al fine di informare correttamente il consumatore; (...)

(10) d'altro canto, la direttiva 79/112/CEE non osta a che l'etichettatura dei prodotti di cioccolato indichi che non sono stati aggiunti grassi vegetali diversi dal burro di cacao, purchè l'informazione sia corretta, imparziale, obiettiva e tale da non indurre in errore il consumatore;

...PER CUI:

Articolo 2

1. I grassi vegetali diversi dal burro di cacao definiti ed elencati nell'allegato Il possono essere aggiunti ai prodotti di cioccolato di cui al punto A, paragrafi 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'allegato I. Tale aggiunta non può superare il 5% del prodotto finito dopo la sottrazione del peso totale delle altre eventuali sostanze commestibili impiegate in base al punto B dell'allegato 1, senza che sia ridotto il tenore minimo di burro di cacao o di sostanza secca totale di cacao.

2. I prodotti di cioccolato che, a norma del paragrafo 1, contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, possono essere immessi in commercio in tutti gli Stati membri, a. condizione che la loro etichettatura, a norma dell'articolo 3, rechi la menzione ben visibile e chiaramente leggibile: "contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao." Tale menzione appare nello stesso elenco degli ingredienti, ben distinta da questo, con caratteri di corpo almeno pari all'elenco in grassetto accanto alla denominazione di vendita; indipendentemente da questa disposizione, la denominazione di vendita dei prodotto può apparire anche altrove. .