rubrica a cura dello Studio Legale "Avv. R. Gullini e Avv. V. Pullini"
 
ETICHETTATURA E PUBBLICITÀ: ALCUNE INDICAZIONI PER NON ESSERE TRATTI IN INGANNO
 

Per legge l'etichetta è "l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli o su anelli o fascette legati al prodotto medesimo …" (art. 1 D. Lgs. 109/92).
Al di là della definizione occorre osservare che le etichette non solo vengono apposte per fornire le dovute informazioni circa il contenuto della confezione posta in commercio, ma hanno una funzione di richiamo, ossia devono attirare l'attenzione del consumatore mediante illustrazioni e claim pubblicitari che vadano ad accattivare anche il più distratto acquirente.
Necessario è pertanto conoscere i vari aspetti e problematiche che si celano dietro l'etichetta alimentare al fine di operare una scelta adeguata alle proprie esigenze.
Il cioccolato è un esempio emblematico di come valga la pena soffermarsi qualche istante sulle etichette.
Forse non tutti sanno che da Marzo 2000 l'Unione Europea ha reso possibile l'introduzione di grassi vegetali diversi dal burro di cacao in misura non superiore al 5% del prodotto finito per la produzione del cioccolato (Dir. Ce 36/2000). I grassi di sostituzione sono ad esempio il burro d'illipè, l'olio di palma, il burro di Karatè o di Cocum, oppure l'olio di cocco se utilizzato per la preparazione di gelati o prodotti congelati analoghi (Allegato II, Dir. Ce 36/2000). Naturalmente questi grassi sono meno costosi e pregiati rispetto al burro di cacao (che deve comunque essere presente in una certa quantità minima).
Italia e Spagna si sono opposte alla decisione richiedendo la denominazione di vendita "surrogato di cioccolato" per il prodotto di qualità inferiore. A Gennaio 2003, l'Unione Europea ha dato torto a Italia e Spagna in una sentenza senza appello. Il cioccolato modificato dovrà solamente indicare la dicitura "contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao". L'informazione quindi è presente in maniera sfumata e probabilmente in piccolo, per cui è indispensabile apporvi attenzione.
Prima di entrare in merito alle specifiche diciture riportate nell'etichetta dei prodotti di cioccolato occorre conoscere le informazioni che obbligatoriamente compongono una confezione alimentare, che si possono di seguito brevemente elencare:
- la denominazione di vendita, che è la denominazione prevista dalle disposizioni che disciplinano quel prodotto, ovvero il nome consacrato da usi comuni (art. 4, norma sopra citata);
- l'elenco degli ingredienti, che sono tutte le sostanze, compresi gli additivi, utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione del prodotto (art. 5); per quanto concerne specificatamente gli additivi utilizzabili è necessario far riferimento al DM 27 febbraio 1996, n. 209; la quantità netta, cioè la quantità che un preimballaggio contiene al netto della tara (art. 9). Essa va indicata in unità di volume (l, ml) o di massa (kg, g); sotto tale profilo va considerata anche la normativa metrologica prevista dalla L. 25.10.1978 n. 690 che disciplina gli imballaggi preconfezionati CE, nonché dal DPR 26 maggio 1980 n. 391 che riguarda invece gli imballaggi preconfezionati diversi da quelli CE;
- il termine minimo di conservazione, o nei casi di prodotti altamente deteriorabili, la data di scadenza. Il termine minimo di conservazione è la data fino a quando il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche e va indicato con la locuzione "da consumarsi preferibilmente entro" seguito dalla data. La data di scadenza è la data entro la quale il prodotto alimentare va consumato e va indicata con la locuzione "da consumarsi entro" nonché l'enunciazione delle condizioni di conservazione (art. 10 bis);
-il nome o la ragione sociale o il marchio e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità europea;
- la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
- una dicitura che consenta di evidenziare il lotto di appartenenza. Per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore della Comunità europea ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettere "L", salvo il caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichetta (art. 13);
- le modalità di conservazione e di utilizzazione, e le istruzioni per l'uso qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
- il luogo di origine e provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre l'acquirente in errore circa l'origine o la provenienza del prodotto.
Detto ciò, ritorniamo all'esempio del cioccolato ed in particolare alle denominazioni di vendita che la legge riserva a tale prodotto solitamente indicate nel retro delle confezioni - spesso in posizione di non immediata consultazione.
Per una esaustiva definizione dei vari prodotti di cioccolato e cacao dobbiamo affidarci ad una normativa specifica di settore (come esiste per esempio per molti generi alimentari come la pasta, le confetture ecc..), che approfondiscono ulteriormente le più generiche regole sopra elencate in materia di etichettatura.
Tale evoluzione legislativa ha reso obbligatorio per gli operatori del settore conformarsi ad importanti modifiche dettate appunto dalla direttiva comunitaria sopra citata, attuata a livello nazionale dal D. Lgs. n. 178 del 12.06.2003.
E' dall'attenta lettura di tali testi normativi sopra menzionati che il consumatore finale viene edotto della definizione di "cioccolato", ossia di quel prodotto ottenuto da cacao e zuccheri che contenga non meno del 18% di burro di cacao e non meno del 14% di cacao secco sgrassato, e ciò indipendentemente dall'aggiunta di altri grassi vegetali (in misura non superiore al 5% del prodotto finito) o di altre sostanze commestibili o aromatizzanti.
Poiché tali percentuali non sono espressamente indicate in etichetta, ma implicitamente contenute dall'uso della denominazione di vendita del prodotto ("cioccolato", "cioccolato bianco" ecc..), al fine di valutare la qualità del cioccolato in commercio è utile prestare attenzione ad altri eventuali diciture:
- "contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao": poiché il burro di cacao è la sostanza grassa ottenuta da semi di cacao, il legislatore ha imposto tale dicitura per quei prodotti che utilizzino anche sostituti del primo (max 5%);
- espressioni o aggettivi che evochino criteri di qualità riferiti alla denominazione "cioccolato": in questi casi il prodotto deve contenere non meno del 43% di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 26% di burro di cacao.
- "cacao: ….% min.": è un'importante indicatore del tenore di sostanza secca totale di cacao che deve obbligatoriamente comparire in etichetta;
- "cioccolato puro" vuol dire che non sono contenuti grassi vegetali diversi dal burro di cacao.
Questi accorgimenti valgono anche per tutte le altre denominazioni definite dal suddetto decreto: quali ad es. "cioccolato al latte", "cioccolato bianco", "cioccolato ripieno", "cioccolatino o pralina", per il cui utilizzo si devono osservare percentuali minime di burro di cacao e di sostanza secca totale di cacao tra loro differenti e facilmente consultabili all'Allegato I del D. Lgs. 178/2003.
Infine, si può leggere in aggiunta alla denominazione "cioccolato" o "cioccolato al latte" diciture quali ad esempio "in fiocchi", "di copertura", "alle nocciole gianduia" ecc.. il cui utilizzo impone l'adeguamento a quantità determinate e diverse di burro di cacao e di sostanza secca totale di cacao.
Particolare attenzione alle denominazioni va posta anche se il cioccolato è contenuto quale ingrediente in un altro prodotto finito (ad es. Biscotti al cioccolato), essendo vietato l'uso improprio di tali nomi per indicare prodotti non conformi alla relativa definizione normativa.

Sanzioni
Sia la normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari (D. Lgs. 109/92) che quella specifica concernente i prodotti di cioccolato e cacao (D. Lgs. 178/2003) comportano l'assunzione di responsabilità derivanti dall'eventuale non conformità del prodotto e la conseguente applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Il prodotto alimentare, nelle normative in esame, è considerato sotto il profilo formale e non sotto quello della sua composizione chimico-fisica, nel qual caso le responsabilità sono punite da normative di natura penalistica.
Qualora la difettosità dell'etichetta possa indurre in errore circa le caratteristiche del prodotto (quantità, durabilità, luogo di origine o provenienza ecc..) l'art. 18/1 D. Lgs. 109/92 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.500 a € 18.000, ovvero da € 1.600 a € 9.500 se la violazione riguarda le disposizioni dell'art. 3 riportante l'elenco delle disposizioni obbligatorie per i prodotti preconfezionati sopra meglio descritta.
Invece, per chiunque utilizza in etichetta denominazioni di vendita per prodotti di cacao e cioccolato non conformi alle caratteristiche per essi stabilite, si applica la sanzione da € 3000 a € 8.000, prevista anche per chi fa uso del termine "cioccolato puro" per prodotti contenenti grassi vegetali diversi dal burro di cacao.
La sanzione si riduce da € 1.000 a € 5.000 per chi aggiunga grassi vegetali in misura eccedente al 5% del prodotto finito, o per chi impiega sostanze aromatizzanti che imitino il sapore del cioccolato o delle sostanze grasse del latte, oppure ancora da € 3.000 a € 5.000 per chi riporta in etichetta le denominazioni suddette per indicare impropriamente prodotti di cioccolato quali ingredienti di altri alimenti finiti.

Come dicevano inizialmente in premessa relativamente alla funzione di richiamo dell'etichettatura, permane inoltre il reato previsto dall'art. 13 L. 283/62 "che concerne in generale la cosiddetta pubblicità ingannevole".
Tale reato, non ancora abrogato, nonostante l'entrata in vigore del D.lgs. 27 gennaio 1992 n. 109, stabilisce che "l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non deve indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identità , sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sul luogo d'origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso"
, e per il quale l'art. 18 D.lgs. 109/92 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria.
La propaganda ingannevole di cui all'art. 13 L. 283/62 viene rinvenuta ogniqualvolta "l'uso delle denominazioni sia tale da ingenerare la convinzione, nel consumatore, che quel prodotto sia di qualità superiore a quella effettivamente riscontrabile". Per cui l'uso di attributi elogiativi "extra, super e altre analoghe" sono giustificate dalla giurisprudenza solo se la migliore qualità vantata possa concretizzarsi in precise caratteristiche organolettiche (Cass. 17.04.1984).
In sintesi, al di là del piacere di gustare un prodotto di qualità, una maggiore consapevolezza dei principi in materia di etichettatura da parte degli operatori del settore unitamente ad un piccolo gesto di attenzione al supermercato da parte nostra, come consumatori, è paradossalmente sufficiente a ridurre, se non ad inibire, tutti gli eventuali rischi di contestazione e di ingannevolezza del messaggio pubblicitario.

   
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