rubrica a cura dello Studio Legale "Avv. R. Gullini e Avv. V. Pullini"
 
· D. LGS 114/06: ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI CONTENENTI SOSTANZE ALLERGENICHE
 
Etichettatura
 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23.03.06 è stato pubblicato il D. Lgs n. 114 del 08.08.06 di "attuazione delle direttive 2003/89/Ce, 2004/77/Ce, 2005/63/Ce in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari", il quale ha apportato modifiche anche al D.Lgs. 109/1992 in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale.
La novità principale di rilievo è l'attuazione della cosiddetta "direttiva allergeni", già in vigore nel Mercato unico europeo dal 25.11.05.
Si elencano le modifiche principali apportate:

- etichettatura degli ingredienti: (art. 1) gli ingredienti utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto stesso. Le sostanze derivate da ingredienti allergenici, utilizzate nella fabbricazione di un prodotto alimentare e presenti anche se in forma modificata, devono figurare in etichetta col nome dell'ingrediente da cui derivano; detta disposizione non si applica se la stessa sostanza figura già col proprio nome nella lista degli ingredienti del prodotto finito. Gli ingredienti allergenici devono figurare nell'etichettatura anche delle bevande contenenti alcool in quantità superiore a 1,2% in volume. Per quanto riguarda gli ingredienti designati con il nome della categoria (es: oli vegetali, grassi vegetali) devono recare specifica menzione dell'ingrediente allergenico da cui eventualmente siano derivati (es. soia, sesamo).

- Etichettatura di ortofrutta e funghi: (art. 2) i tipi diversi di frutta o ortaggi o funghi, nessuno dei quali ha una predominanza di peso rilevante, quando sono utilizzati in miscuglio in proporzioni variabili come ingredienti di un prodotto alimentare, possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la denominazione generica di frutta, ortaggi o funghi, immediatamente seguita dalla menzione "in proporzione variabile" e dall'elencazione dei tipi di frutta, di ortaggi o di funghi presenti. Il miscuglio è indicato, nell'elenco degli ingredienti, in funzione del peso globale della frutta, degli ortaggi e dei funghi presenti.

- Ingredienti sostituibili: (art. 3) gli ingredienti che costituiscono meno del 2% nel prodotto finito possono essere elencati in un ordine differente dopo gli altri ingredienti. Gli ingredienti simili o sostituibili fra loro, suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione o preparazione di un prodotto alimentare senza alternarne la composizione - natura- valore percepito, purché costituiscano meno del 2% del prodotto finito, possono essere indicati nell'elenco degli ingredienti con la menzione "contiene … e/o…" se almeno uno dei due ingredienti sia presente nel prodotto finito.

- Ingredienti composti: (art. 4) viene abolita la c.d. "regola del 25%", in virtù della quale è stato finora possibile evitare di specificare i singoli ingredienti degli "ingredienti composti" utilizzati in misura non superiore al 25% del prodotto finito. D'ora in poi si potrà evitare di specificare la composizione di quei soli ingredienti composti definiti nella legislazione comunitaria vigente, purché gli stessi rappresentino meno del 2% del prodotto fino. Dovrà però essere dichiarata l'eventuale presenza di allergeni. L'abrogazione di tale regola del 25% comporta la rivisitazione di parecchie liste di ingredienti: si devono specificare i singoli ingredienti quando il prodotto li contenga (es. margarina, fiocchi di patate, ecc.).

- Ingredienti allergenici: (art. 8) viene riportato come Allegato II l'elenco tassativo degli ingredienti allergenici. Gli ingredienti non compresi in tale elenco, se pure capaci di generare reazioni allergiche, non sono soggetti all'onere di informazione specificata in etichetta. Per le sostanze derivate temporaneamente escluse il D.Lgs 114/06 riporta un elenco delle 22 sostanze derivate che sono temporaneamente escluse dall'obbligo di indicazione specifica in etichetta: tali sostanze, secondo il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, "non dovrebbero provocare effetti indesiderati in persone sensibili". Di conseguenza l'utilizzo di una sostanza temporaneamente esclusa non comporta l'obbligo di indicare l'allergene da cui proviene.

- Acido glicirrizico: (art. 9) per i dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia ad una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/l viene introdotta la dicitura obbligatoria "contiene liquirizia" che va aggiunta subito dopo l'elenco degli ingredienti, salvo che il termine "liquirizia" figuri già nell'elenco di ingredienti o nella denominazione di vendita del prodotto. In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto.

- Entrata in vigore: (art. 11) si dovrà interrompere l'utilizzo di confezioni ed etichette non conformi alle nuove norme entro il 7 aprile 2006, data di entrata in vigore del provvedimento. Per i prodotti contenenti acido glicirrizico la data sbarramento sarà il 20.05.06. I prodotti confezionati in date anteriori a quelle indicate, con etichette conformi alla previgente normativa, potranno venire commercializzate sino ad esaurimento scorte.

- Impatto sulla filiera: il decreto in esame riguarda non solo le etichette, ma anche altri aspetti del ciclo produttivo:

- la presenza di allergeni, non dichiarati in etichetta, può costituire causa di reazioni patologiche gravi a danno del consumatore vulnerabile. Si rende quindi necessario valutare la sicurezza alimentare, soprattutto applicare le prescrizioni contenute nel reg. Ce 178/2002 "General Food Law", in merito soprattutto ai criteri di sicurezza del prodotto (art. 14), alla rintracciabilità (art. 18), ai doveri di informazione dei consumatori e delle Autorità sanitarie (art. 19);

- Le nuove regole comportano una analisi scrupolosa del processo, che consideri tutto quanto possa residuare nel prodotto. Sono richieste perciò particolari cautele, che si traducono in autocontrollo e formazione personale, soprattutto nelle imprese in cui impianti ed attrezzature sono utilizzati in modo promiscuo.

- La normativa non prevede né proibisce l'utilizzo di diciture precauzionali (può contenere…tracce di…). Resta pertanto a carico della responsabilità aziendale la decisione circa l'adozione di tali misure.

   
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