Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23.03.06 è stato pubblicato il
D. Lgs n. 114 del 08.08.06 di "attuazione delle direttive 2003/89/Ce,
2004/77/Ce, 2005/63/Ce in materia di indicazione degli ingredienti
contenuti nei prodotti alimentari", il quale ha apportato modifiche
anche al D.Lgs. 109/1992 in materia di etichettatura, presentazione
e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore
finale.
La novità principale di rilievo è l'attuazione della
cosiddetta "direttiva allergeni", già in vigore nel
Mercato unico europeo dal 25.11.05.
Si elencano le modifiche principali apportate:
- etichettatura degli ingredienti: (art. 1) gli ingredienti utilizzati
nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma
modificata, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti se
non figurano nella denominazione di vendita del prodotto stesso. Le
sostanze derivate da ingredienti allergenici, utilizzate nella fabbricazione
di un prodotto alimentare e presenti anche se in forma modificata,
devono figurare in etichetta col nome dell'ingrediente da cui derivano;
detta disposizione non si applica se la stessa sostanza figura già
col proprio nome nella lista degli ingredienti del prodotto finito.
Gli ingredienti allergenici devono figurare nell'etichettatura anche
delle bevande contenenti alcool in quantità superiore a 1,2%
in volume. Per quanto riguarda gli ingredienti designati con il nome
della categoria (es: oli vegetali, grassi vegetali) devono recare
specifica menzione dell'ingrediente allergenico da cui eventualmente
siano derivati (es. soia, sesamo).
- Etichettatura di ortofrutta e funghi: (art. 2) i tipi diversi di
frutta o ortaggi o funghi, nessuno dei quali ha una predominanza di
peso rilevante, quando sono utilizzati in miscuglio in proporzioni
variabili come ingredienti di un prodotto alimentare, possono essere
raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la denominazione generica
di frutta, ortaggi o funghi, immediatamente seguita dalla menzione
"in proporzione variabile" e dall'elencazione dei tipi di
frutta, di ortaggi o di funghi presenti. Il miscuglio è indicato,
nell'elenco degli ingredienti, in funzione del peso globale della
frutta, degli ortaggi e dei funghi presenti.
- Ingredienti sostituibili: (art. 3) gli ingredienti che costituiscono
meno del 2% nel prodotto finito possono essere elencati in un ordine
differente dopo gli altri ingredienti. Gli ingredienti simili o sostituibili
fra loro, suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione o
preparazione di un prodotto alimentare senza alternarne la composizione
- natura- valore percepito, purché costituiscano meno del 2%
del prodotto finito, possono essere indicati nell'elenco degli ingredienti
con la menzione "contiene
e/o
" se almeno uno
dei due ingredienti sia presente nel prodotto finito.
- Ingredienti composti: (art. 4) viene abolita la c.d. "regola
del 25%", in virtù della quale è stato finora possibile
evitare di specificare i singoli ingredienti degli "ingredienti
composti" utilizzati in misura non superiore al 25% del prodotto
finito. D'ora in poi si potrà evitare di specificare la composizione
di quei soli ingredienti composti definiti nella legislazione comunitaria
vigente, purché gli stessi rappresentino meno del 2% del prodotto
fino. Dovrà però essere dichiarata l'eventuale presenza
di allergeni. L'abrogazione di tale regola del 25% comporta la rivisitazione
di parecchie liste di ingredienti: si devono specificare i singoli
ingredienti quando il prodotto li contenga (es. margarina, fiocchi
di patate, ecc.).
- Ingredienti allergenici: (art. 8) viene riportato come Allegato
II l'elenco tassativo degli ingredienti allergenici. Gli ingredienti
non compresi in tale elenco, se pure capaci di generare reazioni allergiche,
non sono soggetti all'onere di informazione specificata in etichetta.
Per le sostanze derivate temporaneamente escluse il D.Lgs 114/06 riporta
un elenco delle 22 sostanze derivate che sono temporaneamente escluse
dall'obbligo di indicazione specifica in etichetta: tali sostanze,
secondo il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
"non dovrebbero provocare effetti indesiderati in persone sensibili".
Di conseguenza l'utilizzo di una sostanza temporaneamente esclusa
non comporta l'obbligo di indicare l'allergene da cui proviene.
- Acido glicirrizico: (art. 9) per i dolciumi o bevande contenenti
acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta
delle sostanze stesse o di liquirizia ad una concentrazione pari o
superiore a 100 mg/kg o 10 mg/l viene introdotta la dicitura obbligatoria
"contiene liquirizia" che va aggiunta subito dopo l'elenco
degli ingredienti, salvo che il termine "liquirizia" figuri
già nell'elenco di ingredienti o nella denominazione di vendita
del prodotto. In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione
segue la denominazione di vendita del prodotto.
- Entrata in vigore: (art. 11) si dovrà interrompere l'utilizzo
di confezioni ed etichette non conformi alle nuove norme entro il
7 aprile 2006, data di entrata in vigore del provvedimento. Per i
prodotti contenenti acido glicirrizico la data sbarramento sarà
il 20.05.06. I prodotti confezionati in date anteriori a quelle indicate,
con etichette conformi alla previgente normativa, potranno venire
commercializzate sino ad esaurimento scorte.
- Impatto sulla filiera: il decreto in esame riguarda non solo le
etichette, ma anche altri aspetti del ciclo produttivo:
- la presenza di allergeni, non dichiarati in etichetta, può
costituire causa di reazioni patologiche gravi a danno del consumatore
vulnerabile. Si rende quindi necessario valutare la sicurezza alimentare,
soprattutto applicare le prescrizioni contenute nel reg. Ce 178/2002
"General Food Law", in merito soprattutto ai criteri di
sicurezza del prodotto (art. 14), alla rintracciabilità (art.
18), ai doveri di informazione dei consumatori e delle Autorità
sanitarie (art. 19);
- Le nuove regole comportano una analisi scrupolosa del processo,
che consideri tutto quanto possa residuare nel prodotto. Sono richieste
perciò particolari cautele, che si traducono in autocontrollo
e formazione personale, soprattutto nelle imprese in cui impianti
ed attrezzature sono utilizzati in modo promiscuo.
- La normativa non prevede né proibisce l'utilizzo di diciture
precauzionali (può contenere
tracce di
). Resta pertanto
a carico della responsabilità aziendale la decisione circa
l'adozione di tali misure.