rubrica
a cura dello Studio Legale "Avv. R. Gullini e Avv. V. Pullini"
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CORTE
GIUSTIZIA COMUNITA' EUROPEE C- 107/04 DEL 14.07.05
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METODI
DI PRODUZIONE BIOLOGICA DI PRODOTTI AGRICOLI
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L'art.
2 del reg. n. 1991/2092, relativo al metodo di produzione biologico
di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti
agricoli e sulle derrate alimentari, come modificato dal Reg. Ce 392/2004,
deve essere interpretato nel senso che, d'ora in poi, esso vieta
che prodotti NON ottenuti secondo un metodo di produzione biologico
rechino in Spagna, nell'etichetta, nella pubblicità o nei documenti
commerciali, l'indicazione "biologico" o il suo prefissoide
"bio".
La questione è sorta a seguito della problematica relativa alla possibilità, poi rivelatasi non legittima, di interpretare la norma suddetta nel senso di non vietare in Spagna l'utilizzo dei termini "biologico" o "bio" in prodotti non ottenuti secondo un metodo di produzione biologico, in quanto in Spagna, per indicare prodotti bio, si utilizza il solo termine "ecologico". Poiché, però, a livello comunitario il termine "biologico" deve trovare uguale protezione, ne discende l'illegittimità dell'utilizzo in Spagna del termine "biologico" o "bio" per i prodotti suddetti |
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