rubrica a cura dello Studio Legale "Avv. R. Gullini e Avv. V. Pullini"
 
ORDINANZA TRIB. VENEZIA DEL 13.07.05
 
MODELLI - MARCHI INDUSTRIALI - CONTRAFFAZIONE
 
In materia di brevetti industriali, il carattere individuale, a cui la legge subordina la tutela dell'aspetto di un prodotto, o di una sua parte, sussiste qualora l'impressione generale che esso suscita nell'utilizzatore informato differisce da quella suscitata da ogni altro modello precedente, dovendosi intendere per utilizzatore informato non un esperto del ramo, ma un consumatore, che utilizza materialmente il prodotto nel quale è incorporato il modello, la cui attenzione è però notevolmente superiore alla media, in quanto è costantemente informato sulle caratteristiche dei prodotti e sull'evoluzione dei medesimi, sicché è in grado di distinguere le variazioni non percepibili agli occhi della media dei consumatori.

In materia di contraffazione di modelli industriali, al fine di accertare la sussistenza o meno del carattere individuale del modello, che si afferma costituire contraffazione di altro precedente, occorre considerare, nel valutare il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzarlo, il maggiore o minore affollamento del settore, atteso che quanto più il settore è affollato, tanto più acquistano rilievo variazioni di piccolo dettaglio, pur non rilevanti nella specie.
Il tribunale adito ha escluso che le collane ed i bracciali della società resistente costituiscano contraffazione di quelli della ricorrente perché, tenuto conto dell'affollamento del settore della gioielleria, le varianti apportate, relative essenzialmente alla forma dei cordoncini e dei monili, gli uni cilindrici, gli altri schiacciati, presentano carattere individuale e fanno quindi venir meno l'interferenza contraffattoria tra i modelli.
L'esclusione della contraffazione di un modello ornamentale, perché quello di cui si afferma l'illiceità presenta carattere individuale, non osta all'accertamento, con riferimento agli stessi prodotti, della concorrenza sleale per imitazione servile, in quanto quest'ultima è parametrata alla diligenza del consumatore medio e non a quella richiesta per l'utilizzatore informato nell'ambito della valutazione di carattere individuale.

   
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