rubrica a cura dello Studio Legale "Avv. R. Gullini e Avv. V. Pullini"
 
SETTORE: BIOLOGICO
 
Proposta della Commissione UE di revisione delle norme sul biologico
 
La Commissione europea ha adottato una proposta per un nuovo regolamento sulla produzione biologica, inteso a chiarificare la disciplina della materia dal punto di vista sia dei consumatori che degli agricoltori. La nuova normativa permetterà un certo margine di flessibilità per tenere conto delle differenze di clima e di condizioni a livello regionale.
I produttori di alimenti biologici saranno liberi di scegliere se utilizzare o meno il logo biologico UE.
Se scelgono di non usarlo, i loro prodotti dovranno essere etichettati "UE-biologico".
Per poter essere etichettato come tale, il prodotto finito deve essere biologico almeno al 95%.
Non potranno recare il marchio biologico i prodotti contenenti OGM, salvo in percentuale non superiore allo 0,9% per effetto di contaminazione accidentale.
I prodotti biologici importati saranno ammessi solo se conformi alle norme UE o provvisti di garanzie equivalenti.
Il nuovo regolamento recepisce le conclusioni del Consiglio dell'ottobre 2004 sul Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici (PAE) del giugno 2004, che delinea una visione strategica globale del contributo che l'agricoltura biologica può recare alla politica agricola comune.
Il nuovo regime d'importazione verrà applicato già dal 1° gennaio 2007, mentre l'insieme del regolamento entrerà in applicazione il 1° gennaio 2009.
Il nuovo regolamento presenta le seguenti caratteristiche:

....-definisce gli obiettivi e i principi della produzione biologica, tenendo conto delle condizioni locali e degli stad di sviluppo;
....-chiarifica la disciplina in materia di OGM, con particolare riguardo all'applicazione delle soglie generali di OGM, al divieto di ....etichettare biologico un prodotto contenente OGM e alla possibilità di adottare soglie specifiche per le sementi;
....-rende obbligatorio l'uso o del logo UE o, in alternativa, della dicitura "UE-BIOLOGICO", con conseguenti vincoli alle indicazioni ....che possono figurare in etichetta e nella pubblicità, nell'intento di promuovere un "concetto univoco"
....della produzione biologica;
....-potenzia l'approccio basato sul rischio e migliora il sistema di controllo, allineandolo al sistema ufficiale di controllo vigente ....nell'UE per la generalità delle derrate alimentari e dei mangimi;
....-favorisce la libera circolazione dei prodotti biologici grazie alle massime garanzie offerte dalle norme UE, all'imparzialità del ....sistema di controllo, al riconoscimento reciproco delle norme di produzione e allo stretto margine lasciato agli organismi di ....controllo per autorizzare norme meno rigorose;
....-istituisce un regime d'importazione permanente, basato sull'accesso diretto per i prodotti pienamente conformi alla ....regolamentazione europea o su un sistema di controllo equivalente.

· Abrogazione dell'art. 38, 1° e 2° co., del D.P.R. 290/01
La riforma complessiva del DPR 290/01 prevista dalla legge delega in agricoltura non si è portata a termine e, in presenza di un avvio di procedura d'infrazione da parte dell'UE, il Parlamento è intervenuto sulla normativa relativa all'utilizzo dei fitofarmaci in agricoltura biologica, abrogando i primi due commi dell'art. 38 del DPR n. 290/01.
In questo modo si tornerà alla situazione precedente al 2001, ovvero all'obbligo di utilizzo di prodotti commerciali registrati e alla vigenza della Circolare del Mi.P.A.F. di maggio 1998 che escludeva dalla definizione di fitofarmaci alcune sostanze incluse nell'allegato II B del Reg. CEE n. 2092/91.


   
   
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