rubrica
a cura dello Studio Legale "Avv. R. Gullini e Avv. V. Pullini"
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CASS.
PEN. SEZ. III N. 20499 DEL 14.04.05
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NOZIONE
DI RIFIUTO e SOTTOPRODOTTO
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La
Corte di Cassazione analizza con la sentenza in oggetto la nozione di
rifiuto contenuta nell'art. 14 D.L. 138/02, affermando che questa norma
deve essere applicata in conformità alla normativa e alla giurisprudenza
comunitaria. Il Collegio precisa che, oltre alla interpretazione costituzionalmente
orientata (Sent. 190/00, da privilegiare per evitare il vizio di costituzionalità
della norma), anche l'interpretazione non contrastante con le norme
comunitarie vincolanti per l'ordinamento interno deve essere preferita,
al fine di evitare che lo Stato italiano si trovi inadempiente agli
obblighi comunitari.
Due sono i punti analizzati dai giudici: .....- occorre distinguere tra "residuo di produzione" che è un rifiuto, pur suscettibile di riutilizzo previa trasformazione, e "sottoprodotto" che non lo è; .....- è ravvisabile un "sottoprodotto" in quanto il riutilizzo del bene, di un materiale o materia prima sia non solo eventuale ma certo, senza previa trasformazione, e avvenga nel corso del processo di produzione. La Corte di Cassazione ha applicato coerentemente l'interpretazione restrittiva di "sottoprodotto", distinguendo tra ciò che doveva esser considerato rifiuto da ciò che, invece, non rientrava nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti. Nel caso in esame, l'applicazione di questo criterio interpretativo, ha portato la Corte ad escludere che il materiale utilizzato per riempire un terreno potesse essere qualificato come "sottoprodotto", in quanto si trattava di un ammasso informe e disomogeneo, di varia provenienza, e l'impiego dello stesso in un processo di produzione non poteva dirsi "certo", dal momento che i rifiuti erano stati avviati in discarica e la concessione edilizia prevedeva il livellamento tramite l'utilizzo di terreno da riporto. Accertata la natura di rifiuto speciale del materiale utilizzato, il Collegio ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente il reato di gestione di discarica non autorizzata sanzionato dall'art. 51 co. 3° D.Lgs 22/1997, affermando che "il concetto di gestione deve essere inteso in senso ampio, in modo da comprendere qualsiasi contributo sia attivo che passivo, diretto a realizzare o tollerare lo stato di fatto che costituisce reato. |
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