rubrica a cura dello Studio Legale "Avv. R. Gullini e Avv. V. Pullini"
 
REGOLAMENTO (CE) N.510/2006 DEL CONSIGLIO del 20.03.06
 
PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DELLE DENOMINAZIONI D'ORIGINE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI
 

E' stato pubblicato sulla Gazz. Uff. della CE il 31.03.06 ed è immediatamente entrato in vigore il presente regolamento, il quale ha abrogato, sostituendolo, il Reg. (CEE) n. 2081/92, ed è volto a fornire una protezione ai prodotti DOP e IGP agricoli e alimentari destinati all'alimentazione umana, elencati in allegato, con esclusione dei prodotti vitivinicoli, tranne gli aceti di vino, e delle bevande spiritose. Ragion per cui, è fatto salvo il Reg. (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
Gli aspetti più importanti emergenti dal presente regolamento riguardano:
- la procedura di registrazione delle DOP e IGP a livello comunitario;
- la garanzia che le denominazioni comunitarie registrate soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento attraverso l'esame delle autorità nazionali dello Stato membro interessato e successivo esame della Commissione europea;
- la possibilità per le indicazioni geografiche dei Paesi terzi, già protette nei loro Paesi di origine, di trovare protezione mediante registrazione a livello comunitario, senza obbligo di reciprocità;
- la sottoposizione di DOP e IGP ad un sistema di monitoraggio costituito da controlli ufficiali ai sensi del Reg. (CE) n. 882/04, nonché ad un sistema di controlli volti ad assicurare il rispetto del disciplinare;
- l'etichettatura dei prodotti in esame, la quale rimane soggetta alle norme generali fissate nella direttiva 2000/13/CE, con l'aggiunta di disposizioni particolari complementari.
Vi è da dire che le denominazioni già registrate ex Reg. (CEE) n. 2081/92 alla data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno a beneficiare della protezione prevista nel presente regolamento stesso e figureranno automaticamente nel registro.



   
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