rubrica a cura dello Studio Legale "Avv. R. Gullini e Avv. V. Pullini"
 
CORTE DI GIUSTIZA C- 59/05 DEL 23.02.06
 
PUBBLICITA' COMPARATIVA
 

La Corte di Giustizia europea ha emanato la sentenza n. C- 59/05 del 23.02.2006, con la quale ha sottolineato che, ai sensi della direttiva sopra richiamata, "la pubblicità comparativa è ritenuta lecita ove essa non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti".
Secondo l'orientamento giurisprudenziale comunitario prevalente, al fine di valutare se l'art. 3 bis n. 1 lett. g) della direttiva 84/450 è stato correttamente applicato, si ritiene che l'utilizzatore di un marchio o di un segno distintivo non viola il diritto al marchio se avviene nel rispetto delle condizioni stabilite dalla direttiva 84/450, cioè se mira unicamente a distinguere i prodotti ed i servizi dell'autore della pubblicità da quelli del suo concorrente e, quindi, a mettere obiettivamente in rilievo le differenze (Corte Giustizia causa C- 112/99 del 25.10.01).
Inoltre, la Corte ha sottolineato che la pubblicità comparativa ha anche finalità di stimolare la concorrenza tra i fornitori di beni e servizi nell'interesse dei consumatori, ed ha altresì ribadito che i benefici che la pubblicità comparativa presenta per i consumatori devono essere presi in considerazione in sede di valutazione della natura, indebita o meno, del vantaggio che l'autore della pubblicità trae dalla notorietà connessa ad un marchio, ad una denominazione commerciale o altro segno distintivo, precisando che il vantaggio che l'autore della pubblicità trae dalla pubblicità comparativa non può di per sé costituire un elemento determinante in sede di valutazione circa la liceità di un comportamento dell'autore della pubblicità in esame.



   
visite sul portale Chococlub