rubrica a cura dello Studio Legale "Avv. R. Gullini e Avv. V. Pullini"
 
SETTORE IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
 
REGOLAMENTO (CE) n. 2073/2005 DELLA COMMISSIONE del 15.11.05 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari
 
Inserito nell'ambito delle norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare nell'applicazione delle misure di igiene di cui al Reg. (CE) n. 852/04, il presente regolamento, applicabile dal 01.01.06, stabilisce i criteri microbiologici per determinati microrganismi, senza pregiudizio di altre specifiche norme di carattere comunitario (quali gli standard sanitari stabiliti ex Reg. (CE) n. 853/04, le norme sui parassiti fissate dal Reg. (CE) n. 854/04, i criteri microbiologici ex Direttiva 80/777/CE) in materia di controllo dei microrganismi.
Trattasi di una serie di misure di attuazione relative ai metodi analitici, compresi l'incertezza di misura, il piano di campionamento, i limiti microbiologici, il numero di unità analitiche che devono essere conformi a tali limiti.
In particolare, il presente regolamento pone due specifici criteri:

....1) il criterio di sicurezza alimentare: che definisce l'accettabilità di un prodotto o di una partita di prodotti alimentari, ....applicabile ai prodotti già immessi sul mercato;
....2) il criterio di igiene del processo: che definisce il funzionamento accettabile del processo di produzione.
....Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito del controllo del corretto funzionamento delle loro procedure basate sui principi ....HACCP e sulla corretta prassi igienica, sono tenuti ad effettuare analisi, con una frequenza da essi stessi stabilita (tranne nel ....caso in cui sia il regolamento stesso ad indicare una frequenza specifica), per verificare il rispetto dei criteri microbiologici di ....cui all'allegato I al presente regolamento.
....Ad ogni criterio microbiologico è associato un metodo analitico specifico, ma la norma fa salva la possibilità per gli operatori ....alimentari di usarne di diverso tipo, a condizione che tramite tali metodi alternativi si ottengano dei risultati equivalenti.
....In caso di risultati analitici insoddisfacenti, il prodotto o la partita di prodotti deve essere ritirata o richiamata conformemente ....all'art. 19 del Reg. (CE) n. 178/02, secondo le modalità stabilite nell'Accordo Stato-Regioni del 28.07.05 in materia di ....rintracciabilità dei prodotti alimentari.

..· REGOLAMENTO (CE) n. 2074/2005 DELLA COMMISSIONE del 5.12.05 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento

Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004
Come si evince dal titolo stesso, il presente regolamento è intervenuto a porre determinate regole attuative, di precisazione, di modificazione, di deroga e conseguente sostituzione di alcune norme contenute nei precedenti regolamenti comunitari costituenti il cd. "pacchetto igiene".
La presente norma fa riferimento ad ogni singolo settore alimentare, dalla carne, ai molluschi bivalvi, dai prodotti della pesca, al latte, dalle uova alle cosce di rana e alle lumache; ragion per cui, si rimanda al testo della norma medesima e dei relativi allegati ove è fatto espresso riferimento a specifiche regole interessanti ogni singolo settore.

· REGOLAMENTO (CE) n. 2076/2005 DELLA COMMISSIONE del 5.12.05 che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004
Poiché l'entrata in vigore dei regolamenti comunitari costituenti il cd. "pacchetto igiene" ha comportato notevoli cambiamenti alle norme e alle procedure che gli operatori alimentari nonché le competenti autorità degli Stati membri devono seguire e rispettare, e poiché tale trasformazione comporta determinate difficoltà di carattere pratico, con il presente regolamento è stato previsto un periodo transitorio durante il quale certe disposizioni dei predetti regolamenti possono essere attuate progressivamente.
La disposizione transitoria standard è quella che vede la possibilità di commercializzare i prodotti fabbricati prima dell'applicazione delle nuove norme europee.
Il detto periodo di transizione è stato fissatoi in quattro anni e scade il 31.12.2009, con alcune eccezioni, tra cui la seguente:
- Utilizzo di stock di materiali di confezionamento, imballaggio ed etichettatura recanti marchi sanitari o di identificazione prestampati, acquistati prima del 01.01.06: fino al 31.12.2007.
Si rimanda, per ogni specifico settore alimentare, alle corrispondenti norme contenute nel testo del presente regolamento.

   
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