rubrica
a cura dello Studio Legale "Avv. R. Gullini e Avv. V. Pullini"
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SENT.
CORTE GIUSTIZIA N. C-402/03 - 10.01.06
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IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO
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Il
caso nasce da una domanda risarcitoria che alcuni consumatori danesi
avevano avanzato nei confronti di fornitori di uova, in quanto i primi
avevano contratto il virus della salmonellosi. Il giudice nazionale
aveva accolto tale domanda contro i fornitori di uova, con possibilità
di questi di rivalersi verso il produttore. In sede di appello però
il giudice ha ritenuto di promuovere una serie di questioni pregiudiziali
innanzi alla Corte di Giustizia, ponendo in discussione la compatibilità
della normativa interna danese con la direttiva 85/374/CEE relativa
ai prodotti difettosi, in forza della quale il consumatore poteva agire
direttamente nei confronti del solo fornitore del prodotto difettoso.
Infatti nell'ordinamento danese, già prima dell'adozione della
suddetta direttiva, la giurisprudenza aveva riconosciuto il diritto
del consumatore di agire nei confronti del fornitore, il quale era stato
ritenuto responsabile illimitatamente ed oggettivamente, senza alcun
rilievo in merito all'eventuale colpa del medesimo, per i danni derivanti
dalla difettosità del bene sul mercato. Era successivamente accaduto
che nel paese scandinavo, in sede di conversione della direttiva, aveva
normativizzato i principi giurisprudenziali sopra indicati, introducendo
formalmente la responsabilità del fornitore a prescindere dalla
colpa.
Secondo la disciplina comunitaria però (art. 3 direttiva sopra indicata) il produttore è ritenuto responsabile per i danni da prodotto difettoso senza che assuma alcun rilievo l'esistenza del requisito soggettivo della colpa, ma il fornitore del prodotto può essere chiamato a rispondere in sostituzione del produttore solo quando quest'ultimo non può essere individuato, e in questo modo viene considerato "produttore" ogni fornitore a meno che quest'ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Secondo la Corte di Giustizia, la direttiva in tema di prodotti difettosi, istituendo un regime armonizzato di responsabilità civile dei produttori per i danni causati dai prodotti difettosi, risponde alla finalità di garantire una concorrenza non falsata tra gli operatori economici, di agevolare la libera circolazione delle merci e di evitare le differenze nel livello di tutela dei consumatori. La Corte però ha sottolineato che, accanto al sopra menzionato art. 3, l'art. 13 della direttiva non esclude l'applicazione di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, purchè essi si basino su elementi diversi, come la garanzia dei vizi occulti o la colpa. Tale ultima disposizione non osta ad una regola nazionale secondo la quale il fornitore è tenuto a rispondere senza restrizioni della responsabilità per colpa del produttore. E questo perché detta responsabilità si basa su un fondamento diverso da quello previsto dalla direttiva per ciò che attiene la responsabilità del produttore. Viene confermato poi il pericolo di "reazione allergica" relativa all'armonizzazione comunitaria da parte dei Paesi che, più all'avanguardia di altri nella protezione consumeristica, avevano già raggiunto, prima dell'adozione della direttiva più volte evocata, standard di tutela assai elevati in favore del consumatore, anche grazie all'evoluzione della tutela giurisdizionale, come si è verificato nel caso danese. La Corte suggerisce al giudice nazionale un effetto di esclusione della norma nazionale interna, ritenuta incompatibile col diritto comunitario, così ancora una volta confermando la vacuità del principio secondo cui le direttive comunitarie self executing non possono avere efficacia immediata nei rapporti interprivati: il giudice comunitario offre all'operatore il significato dello strumento comunitario al quale il giudice nazionale non può più sottrarsi. Ne consegue allora che nessun giudice danese non potrà che prendere atto del dictum della Corte e dunque rigettare le domande risarcitorie azionate nei confronti del fornitore al di fuori dei caso in cui questi si sia rifiutato di fornire le generalità del produttore ovvero quando lo stesso è chiamato a rispondere a titolo di colpa in sostituzione del produttore. Ciò soprattutto dopo che la stessa Corte ha escluso di poter fare ricorso all'eccezionale potere di non retrodatare l'efficacia della sentenza all'adozione della norma comunitaria interpretativa. Si tratta del noto effetto di esclusione del diritto interno incompatibile col diritto comunitario. |
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