Il
primo gennaio 2005 è entrato in vigore l'art. 18 del Reg. (CE)
n. 178/02, in materia di legislazione e sicurezza alimentare, dedicato
alla rintracciabilità di filiera.
Tra gli addetti ai lavori aleggia ancor oggi incertezza in relazione
alla natura e all'estensione degli obblighi derivanti dal disposto
della norma suddetta.
Attraverso l'analisi dei singoli paragrafi dell'art. 18, pertanto,
è possibile offrire alcuni, seppur brevi, chiarimenti volti
alla delineazione dei principali caratteri della rintracciabilità
obbligatoria e delle differenze con quelli relativi alla rintracciabilità
cd. volontaria.
Paragrafo 1
"E' disposta in tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione la rintracciablità
degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione
alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare
a far parte di un alimento o di un mangime".
Dalla formula del disposto in analisi appare sufficientemente chiaro
che i soggetti tenuti al rispetto dell'obbligo di rintracciabilità
sono tutti gli operatori della filiera alimentare, identificata nelle
sue varie fasi.
Si ritiene, inoltre, che assoggettati agli oneri imposti dalla rintracciabilità
ex art. 18 Reg. (CE) n. 178/02 siano anche le mense, gli operatori
della ristorazione collettiva e tutti quei soggetti che hanno rapporti
cd. "commerciali" con la filiera alimentare. Ciò
si ricava dal disposto del paragrafo 3 della norma in esame, sotto
riportato, ove è stabilito che deve essere garantita l'individuazione
delle imprese a cui i prodotti sono stati forniti.
Quanto all'oggetto della rintracciabilità, anche in tal senso
non vi sono dubbi nel rilevare che, oltre al prodotto finito, assoggettati
all'obbligo in parola sono anche gli ingredienti alimentari, compresi
additivi e aromi, i semilavorati e le materie prime.
Paragrafi 2 e 3
2. "Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono
essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento,
un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi
sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di
un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi
e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità
competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo".
3. "Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono
disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali
hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni a riguardo sono messe
a disposizione delle autorià competenti che le richiedono.
Dalla formulazione dei paragrafi in esame è possibile individuare
la sostanziale differenza intercorrente tra le due tipologie di rintracciabilità
sopra menzionate, ossia la rintracciabilità cogente e quella
volontaria.
Il dovere di rintracciabilità cui sono tenuti gli operatori
di filiera è un obbligo di risultato, tale essendo
quello che prevede la predisposizione di una chiara e precisa documentazione
dei flussi. La scelta circa il sistema più opportuno per il
raggiungimento del detto obbligo è lasciata alla discrezionalità
degli operatori medesimi, i quali possono decidere di avvalersi del
campo della normazione tecnica, ossia del cd. sistema di rintracciabilità
volontario italiano, costituito da due norme elaborate dall'UNI: la
norma UNI 10939/2001, la quale dispone i principi generali per la
progettazione e l'attuazione di un sistema di rintracciabilità
nelle filiere agroalimentari e prevede la verifica, da parte di un
ente certificatore, circa l'effettiva documentazione del percorso
di un prodotto, nonché la norma UNI 11020/2002, la quale specifica
i requisiti per l'attuazione del sistema di rintracciabilità
nelle aziende agroalimentari ed ha un indirizzo più mirato
rispetto alla prima, riferendosi ad un singolo anello della filiera.
La differenza tra i due tipi di rintracciabilità così
individuati è, quindi, facilmente riassumibile: la rintracciabilità
obbligatoria ex art. 18 del Reg. (CE) n. 178/02 pone l'obbligo di
documentare, rendendo trasparente, il percorso di un prodotto, rintracciando
le informazioni necessarie sul livello "a monte" e "a
valle" della filiera (ciò anche al fine di individuare
e ritirare dal commercio con maggiore facilità e minor danno
economico le confezioni viziate); la rintracciabilità volontaria,
invece, interviene sulle modalità attuative del suddetto obbligo
di documentazione.
Si riporta di seguito uno schema sintetico di rintracciabilità
cogente ex art. 18 Reg. (CE) n. 178/02, a mezzo del quale è
possibile individuare, da un lato, le informazioni minime che devono
essere messe a disposizione delle competenti autorità di controllo
che ne facciano apposita richiesta e, dall'altro, il significato di
"rintracciabilità di filiera", diversa dalla "rintracciabilità
di prodotto", riferendosi la prima alla possibilità di
risalire dall'ultimo anello della catena ai precedenti tramite le
informazioni messe a disposizione dai singoli componenti della filiera.
RINTRACCIABILITA'
EX ART. 18 REG. (CE) N. 178/02
|
Oggetto |
|
-
Alimenti;
- Mangimi;
- Materie prime agricole (compresi animali);
- Ogni altra sostanza destinata a far parte dell'alimento o
mangime (es. ingredienti, ..additivi, aromi).
|
Esclusioni:
materiali di confezionamento, compresi quelli destinati a venire
in contatto col prodotto alimentare |
Come
devono presentarsi |
Etichettati
o identificati in modo da agevolarne la rintracciabilità |
Soggetti
obbligati
|
Tutti
gli operatori lungo l'intera filiera produttiva (produzione agricola
primaria - trasformazione - distribuzione). |
Obblighi
|
1)
Individuare i propri fornitori (operatore a monte:
chi ha fornito cosa) = no risalire ....all'origine della materia
prima, ma solo individuare il proprio fornitore (es. ....imprenditore
agricolo, centro di raccolta, industria di prima trasformazione,
....commerciante, broker, importatore ecc);
2) Essere in grado di fornire alle autorità sanitarie
e di controllo:
....- registrazione di nominativo e recapito del fornitore,
....- registrazione di natura e quantità del bene ricevuto
e data di ricevimento.
3) Individuare le imprese a cui hanno fornito i propri
prodotti (operatore a valle: ....chi ha ....ricevuto cosa)
= solo il proprio cliente diretto - no richiesto di conoscere
le ....successive fasi di trasformazione/commercializzazione
sino a ....vendita/somministrazione finale;
4) Essere in grado di fornire alle autorità competenti,
su richiesta:
....- Registrazione di nominativo e recapito dell'acquirente
(escluso ......consumatore),
....- Registrazione di natura e quantità dei prodotti
venduti e della data di ......consegna .
|
Natura
degli obblighi ex Reg. (CE) n. 178/02
|
No
"rintracciabilità interna"
= ricostruzione del percorso all'interno dello stabilimento
di ogni materia prima e sostanza utilizzata nella trasformazione.
Sì "principio a cascata" = registrazione,
da parte di ogni operatore della filiera, del cd. "flusso
materiali", in entrata e in uscita.
|
Paragrafo
4
"Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della
Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente
etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità,
mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti
previsti in materia da disposizioni più specifiche".
In relazione al paragrafo in esame, non pochi dubbi interpretativi
permangono a tutt'oggi tra gli operatori di filiera in relazione all'operatività
del disposto normativo in esame.
Ci si riferisce, in particolare, al più volte asserito obbligo
di indicazione dell'origine nell'etichettatura del prodotto alimentare
ai fini di assicurare la rintracciabilità dello stesso.
Si chiarisce, come già in precedenza è stato fatto da
cultori della materia nonché da autorità pubbliche,
che nessun collegamento esiste tra l'obbligo di rintracciabilità
di cui alla presente norma e l'indicazione in etichettatura dell'origine
del prodotto, costituendo, il primo, una misura di sicurezza in perfetta
armonia con la ratio del regolamento (CE) n. 178/02, mentre la seconda
risponde alla necessità di garantire una maggiore informazione
per il consumatore.
L'indicazione in etichettatura dell'origine del prodotto alimentare
è resa obbligatoria o da specifiche norme ad hoc, relative
a singoli e ben determinati prodotti alimentari per i quali è
previsto un vero e proprio obbligo di indicazione dell'origine in
etichettatura, oppure dalla necessità di evitare che l'omissione
dell'indicazione dell'origine possa indurre in errore il consumatore
sull'origine effettiva del prodotto alimentare, così come disposto
dalla Dir. 2000/13/CE, recepita nel nostro ordinamento dal D. Lgs.
181/03, il quale, a sua volta, ha apportato integrazioni e modificazioni
al più noto D. Lgs. 109/92.
In
conclusione, dal Reg. (CE) n. 178/02 ed alla luce delle considerazioni
testè riportate è possibile desumere che quello della
rintracciabilità è un sistema multifunzionale, il quale
si giustifica sia come misura di sicurezza alimentare, sia
come sistema di tutela delle imprese in quanto, nei casi in
cui sia necessario richiamare partite di prodotto dal mercato, è
possibile attraverso di esso il contenimento dei ritiri alle sole
merci concretamente interessate dalla non conformità, sia ancora,
come misura di gestione del rischio nelle situazioni di "crisi
alimentare" poiché tale sistema, in quanto adeguatamente
organizzato, costituisce uno strumento per identificare con precisione
la fonte del pericolo.
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