Il
23.03.06 il Consiglio dei ministri ha definitivamente approvato lo
schema di d. lgs. "recante disciplina sanzionatoria per le violazioni
delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 178/02".
Il decreto introduce un regime sanzionatorio circoscritto alle sole
violazioni dei precetti di cui agli artt. 18, 19 e 20.
Viene, innanzitutto, punita la mancata tenuta di registri atti a consentire
l'identificazione dei propri fornitori e dei propri clienti (art.
18 - rintracciabilità).
Viene, poi, dedicata particolare attenzione alla capacità degli
operatori di attivarsi nella gestione straordinaria, la quale si manifesta
ogni qualvolta si verifichi o vi sia fondato motivo di temere un vizio
di sicurezza dei prodotti (artt. 19 e 20). Una prima sanzione, pertanto,
è comminata a coloro che "essendo a conoscenza che un
alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato,
lavorato o distribuito, non più nella loro disponibilità,
non è conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure
di ritiro degli stessi". Altra sanzione viene comminata in caso
di difetto di notifica alle Autorità sanitarie competenti,
contestualmente all'avvio della procedura di ritiro.
Un'altra ipotesi di violazione si configura in caso di carenza di
informazione accurata ed efficace ai consumatori, per gli alimenti,
e agli utilizzatori, per i mangimi, circa i motivi dell'attivazione
della procedura di ritiro dei prodotti dal mercato.
Sono inoltre previste pene accessorie in caso di reiterazione delle
violazioni.