rubrica a cura dello Studio Legale "Avv. R. Gullini e Avv. V. Pullini"
 
CASS.PEN. SEZ. IV N. 36345 DEL 6.10.05
 
SOMMINISTRAZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI
 
Per ritenere sussistenti gli estremi della pericolosità per la salute pubblica (da intendere in incertam personam con riferimento cioè a quanti possono usufruire di quel tipo di bene o di servizio) è esclusa l'applicabilità degli artt. 5 e 6 L. 283/1962, restando le relative contravvenzioni assorbite nel delitto p. e p. dagli artt. 444 e 452 C.p. nella condotta dell'imputato, che in quanto titolare di un ristorante-pizzeria, utilizzando strumenti non igienicamente idonei all'elaborazione e conservazione dei cibi, aveva somministrato cibi pericolosi per la salute pubblica, per la presenza di un batterio in un arrosto di manzo che la scolaresca di una scuola aveva consumato nel suo locale, così da avere causato un ipotesi di intossicazione alimentare.

   
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