rubrica
a cura dello Studio Legale "Avv. R. Gullini e Avv. V. Pullini"
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CASS.PEN.
SEZ. IV N. 36345 DEL 6.10.05
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SOMMINISTRAZIONE
DI SOSTANZE ALIMENTARI
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Per
ritenere sussistenti gli estremi della pericolosità per la salute
pubblica (da intendere in incertam personam con riferimento cioè
a quanti possono usufruire di quel tipo di bene o di servizio) è
esclusa l'applicabilità degli artt. 5 e 6 L. 283/1962, restando
le relative contravvenzioni assorbite nel delitto p. e p. dagli artt.
444 e 452 C.p. nella condotta dell'imputato, che in quanto titolare
di un ristorante-pizzeria, utilizzando strumenti non igienicamente idonei
all'elaborazione e conservazione dei cibi, aveva somministrato cibi
pericolosi per la salute pubblica, per la presenza di un batterio in
un arrosto di manzo che la scolaresca di una scuola aveva consumato
nel suo locale, così da avere causato un ipotesi di intossicazione
alimentare.
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