rubrica
a cura dello Studio Legale "Avv. R. Gullini e Avv. V. Pullini"
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CASS.PEN.
SEZ. III N. 33308 DEL 14.06.05
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SOSTANZE ALIMENTARI IN STATO DI ALTERAZIONE
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La
ditta "S. Panaleo S.r.l." veniva condannata alla pena di €
4.000 di ammenda in quanto il GIP di Tempio Pausania l'ha ritenuta colpevole
del reato di cui agli artt. 5 lett. d) e 6 L. 283/1962, per aver venduto
bottiglie di acqua minerale "Rocce Sarde" con caratteristiche
organolettiche anomale e alterate, in sfregio alla circolare ministeriale
per la presenza di insolubili di ferro e manganese in sospensione.
Veniva presentato ricorso per cassazione per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Censura l'argomentazione del giudice merito secondo cui l'amministratrice della società, la quale, pur avendo delegato a terzi la produzione e l'imbottigliamento dell'acqua minerale, non poteva essere esonerata da responsabilità penale sia per le piccole dimensioni dell'azienda, sia perché avrebbe dovuto compiere un controllo sui dipendenti. La sentenza è stata annullata dalla corte con rinvio al giudice a quo affinché questi verifichi effettivamente se l'imputata aveva preposto un terzo al settore della produzione e dell'imbottigliamento dell'acqua minerale "Rocce Sarde" e se il preposto aveva completa autonomia gestionale senza ingerenze da parte della preponente. Il giudizio di responsabilità è stato basato sulla considerazione che la preposizione di un institore in aziende di piccole dimensioni non determina un trasferimento di penale responsabilità dal titolare al preposto, incombendo "sul primo un onere di controllo". |
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