rubrica a cura dello Studio Legale "Avv. R. Gullini e Avv. V. Pullini"
 
SETTORE RINTRACCIABILITÀ
 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO E LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - ACCORDO 28.07.05 "Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 28.08.1997, n. 281, tra il Ministero della Salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul documento recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica", volto a favorire l'attuazione del Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio del 28.01.2002. (Rep. atti n. 2334)" (Pubbl. in Gazz. Uff. Rep. It. del 19.12.05)
 
Le linee guida di cui al presente accordo Stato-Regioni mirano a fornire determinate e specifiche indicazioni agli operatori del settore alimentare e dei mangimi sull'applicazione delle norme di cui al Reg. (CE) n. 178/02 relative alla rintracciabilità, al ritiro e al richiamo degli alimenti e dei mangimi, nonché agli organi del Servizio Sanitario Nazionale sulle modalità di conduzione dei controlli d'efficacia delle procedure di rintracciabilità, ritiro e richiamo di cui sopra.Tale documento è stato programmato e formulato anche alla luce dell'entrata in vigore, a partire dal 01.01.06, dei regolamenti comunitari costituenti il cd. pacchetto igiene, alla luce dei quali anche i produttori primari, già in precedenza assoggettati a determinati obblighi e divieti in materia di somministrazione di sostanze ad animali, di utilizzo di antiparassitari in agricoltura ecc, rientrano a pieno titolo nell'ambito di applicazione della legislazione alimentare.Si riportano, in sintesi, le principali modalità operative riguardanti gli operatori del settore alimentare, rimandando al testo della norma in esame quelle relative al settore mangimistico e ai controlli da parte delle competenti autorità sanitarie.
RINTRACCIABILITÀ:
di rintracciabilità ex Reg. (CE) n. 178/02 già si è abbondantemente parlato in occasione dell'entrata in vigore dell'art. 18 del detto regolamento, ossia dal 01.01.05. Nella presente sede si ricorda che ogni singolo operatore deve essere in grado di risalire all'anello precedente ed a quello successivo nella filiera alimentare, rimanendo obbligatorio per l'operatore che cede o somministra l'alimento al consumatore finale mantenere la rintracciabilità dell'alimento a monte, ma non a valle. Ciò soprattutto al fine di rendere quanto più semplice e fattibile l'eventuale operazione di richiamo/ritiro dal mercato di prodotti a rischio. Quanto ai singoli operatori, si evidenzia che:

....1) trasportatori e coloro che effettuano lo stoccaggio devono dotarsi di una procedura autonoma di rintracciabilità, quando ....operano come soggetti indipendenti;
....2) magazzini e depositi conto terzi, che ricevono dal produttore o importatore la merce in confezioni singole o su pallets ....contenenti diverse confezioni dello stesso prodotto o di prodotti diversi, devono registrare: - all'entrata: quantità e natura della ....merce, come risulta dal documento di trasporto; - all'uscita: quantità e natura della merce, registrando quanto risulta dal ....documento di trasporto. A tal proposito, è necessario che i produttori o importatoti forniscano ai magazzini o depositi in conto ....terzi le informazioni riferite all'individuazione della confezione/cartone del prodotto, indicando anche il numero del lotto o altro ....sistema identificativo della partita;
.... 3) tutte le informazioni, comprese le fonti da cui sono scaturite, relative alla rintracciabilità devono essere conservate per un .... congruo periodo di tempo, che indicativamente può essere riferito a tali periodi:
.... - 3 mesi: prodotti freschi;
.... -
6 mesi successivi alla data di conservazione del prodotto deperibile: per prodotti "da consumarsi entro il";
.... -
12 mesi successivi alla data di conservazione consigliata: per prodotti "da consumarsi preferibilmente entro";
....
- 2 anni successivi: per prodotti per i quali non è prevista dalle norme vigenti l'indicazione del t.m.c. né altra data
RITIRO E RICHIAMO DEI PRODOTTI ALIMENTARI: .

Nel caso in cui il prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza previsti dal Regolamento, e questo non sia più sotto l'immediato controllo dell'operatore alimentare, questi deve:
1. Identificare il prodotto;
2. Identificare l'ambito di commercializzazione (nazionale, comunitario, esportazione verso Paesi Terzi, completato dalla specifica relativa ai singoli ambiti territoriali/Paesi);
3. Provvedere all'immediato ritiro del prodotto dal mercato da lui rifornito;
4. Informare immediatamente l'A.U.S.L. territorialmente competente delle procedure di ritiro/richiamo del prodotto e delle motivazioni che hanno determinato tale evenienza;
5. Informare l'anello a monte, nel caso in cui abbia motivi di ritenere che la non conformita' scaturisca da un prodotto a lui fornito;
6. Attuare altre misure sufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute del consumatore;
7. Informare il consumatore, in maniera efficace, accurata e tempestiva dei motivi che hanno reso necessario il ritiro dal mercato del prodotto, e provvedere a richiamare il prodotto. Tale informazione al consumatore deve essere adottata in via prioritaria dall'operatore titolare degli elementi identificativi del prodotto (marchio, nome dell'operatore figurante in etichetta, ecc.).
Gli operatori della vendita al dettaglio o della distribuzione che non incidono sulla sicurezza del prodotto, nell'ambito delle rispettive sfere di influenza, devono:
a) Ritirare dal mercato i prodotti, di cui hanno ricevuto informazione di non conformita' ai requisiti di sicurezza alimentare da parte del fornitore o dell'A.S.L. competente;
b) Ritirare dal mercato, informando il fornitore, i prodotti che non conformi airequisiti di sicurezza, in attesa di indicazioni da parte del fornitore e/o A.S.L;
c) Collaborare con l'azienda alimentare di produzione, trasformazione, con il fornitore e con l'A.S.L. competente, ai fini della rintracciabilita' dei prodotti alimentari non rispondenti ai requisiti di sicurezza alimentare;
d) Collaborare nelle campagne d'informazione e richiamo di prodotti non rispondenti ai requisiti di sicurezza alimentare.Il ritiro o il richiamo dal mercato di un determinato alimento lotto di prodotto per ragioni commerciali o comunque diverse da quelle relative ai requisiti di sicurezza degli alimenti o dei mangimi, non comporta l'obbligo di comunicazione all'Autorita' Sanitaria Locale territorialmente competente, e puo' esser gestito direttamente dall'azienda, all'interno del proprio sistema di qualita'.La comunicazione iniziale alla rete di distribuzione dovra' esser fatta in maniera quanto piu' tempestiva possibile (es. per telefono), a cui si dovra' dar seguito con comunicazione scritta, via fax o via e-mail. Le comunicazioni scritte devono contenere tutte le informazioni necessarie per permettere l'esatta individuazione del Prodotto e la notifica deve dare l'immediata percezione dell'urgenza, riportando la seguente dicitura: "URGENTE: RICHIAMO DEL PRODOTTO" o "URGENTE: RITIRO DEL PRODOTTO".In allegato al presente accordo vi sono degli utili modelli e schemi relativi alla materia trattata.

   
   
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