CONFERENZA
PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO E LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO - ACCORDO 28.07.05 "Accordo, ai sensi dell'art.
4 del D. Lgs. 28.08.1997, n. 281, tra il Ministero della Salute e i
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul documento recante
"Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti
e dei mangimi per fini di sanità pubblica", volto a favorire
l'attuazione del Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio
del 28.01.2002. (Rep. atti n. 2334)" (Pubbl. in Gazz. Uff. Rep.
It. del 19.12.05)
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Le
linee guida di cui al presente accordo Stato-Regioni mirano a fornire
determinate e specifiche indicazioni agli operatori
del settore alimentare e dei mangimi sull'applicazione delle norme di
cui al Reg. (CE) n. 178/02 relative alla rintracciabilità, al ritiro
e al richiamo degli alimenti e dei mangimi, nonché agli organi
del Servizio Sanitario Nazionale sulle modalità di conduzione
dei controlli d'efficacia delle procedure di rintracciabilità,
ritiro e richiamo di cui sopra.Tale documento è stato programmato
e formulato anche alla luce dell'entrata in vigore, a partire dal 01.01.06,
dei regolamenti comunitari costituenti il cd. pacchetto igiene, alla luce
dei quali anche i produttori primari, già in precedenza assoggettati
a determinati obblighi e divieti in materia di somministrazione di sostanze
ad animali, di utilizzo di antiparassitari in agricoltura ecc, rientrano
a pieno titolo nell'ambito di applicazione della legislazione alimentare.Si
riportano, in sintesi, le principali modalità operative riguardanti
gli operatori del settore alimentare, rimandando al testo della norma
in esame quelle relative al settore mangimistico e ai controlli da parte
delle competenti autorità sanitarie.
RINTRACCIABILITÀ:
di rintracciabilità ex Reg. (CE) n. 178/02 già si è
abbondantemente parlato in occasione dell'entrata in vigore dell'art.
18 del detto regolamento, ossia dal 01.01.05. Nella presente sede si ricorda
che ogni singolo operatore deve essere in grado di risalire all'anello
precedente ed a quello successivo nella filiera alimentare, rimanendo
obbligatorio per l'operatore che cede o somministra l'alimento al consumatore
finale mantenere la rintracciabilità dell'alimento a monte, ma
non a valle. Ciò soprattutto al fine di rendere quanto più
semplice e fattibile l'eventuale operazione di richiamo/ritiro dal mercato
di prodotti a rischio. Quanto ai singoli operatori, si evidenzia che: |
....1)
trasportatori e coloro che effettuano lo stoccaggio devono
dotarsi di una procedura autonoma di rintracciabilità, quando
....operano
come soggetti indipendenti;
....2)
magazzini e depositi conto terzi,
che ricevono dal produttore o importatore la merce in confezioni singole
o su pallets ....contenenti
diverse confezioni dello stesso prodotto o di prodotti diversi, devono
registrare: - all'entrata: quantità e natura della ....merce,
come risulta dal documento di trasporto; - all'uscita: quantità
e natura della merce, registrando quanto risulta dal ....documento
di trasporto. A tal proposito, è necessario che i produttori
o importatoti forniscano ai magazzini o depositi in conto ....terzi
le informazioni riferite all'individuazione della confezione/cartone
del prodotto, indicando anche il numero del lotto o altro ....sistema
identificativo della partita;
....
3) tutte le informazioni,
comprese le fonti da cui sono scaturite, relative alla rintracciabilità
devono essere conservate per un ....
congruo periodo di tempo, che indicativamente può essere riferito
a tali periodi:
....
- 3
mesi: prodotti freschi;
....
- 6
mesi successivi alla data di conservazione del prodotto deperibile:
per prodotti "da consumarsi entro il";
....
- 12
mesi successivi alla data di conservazione consigliata: per prodotti
"da consumarsi preferibilmente entro";
....
-
2 anni successivi: per prodotti per i quali non è prevista dalle
norme vigenti l'indicazione del t.m.c. né altra data
RITIRO
E RICHIAMO DEI PRODOTTI ALIMENTARI: .
Nel
caso in cui il prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza previsti
dal Regolamento, e questo non sia più sotto l'immediato controllo
dell'operatore alimentare, questi deve:
1. Identificare il prodotto;
2. Identificare l'ambito di commercializzazione (nazionale, comunitario,
esportazione verso Paesi Terzi, completato dalla specifica relativa
ai singoli ambiti territoriali/Paesi);
3. Provvedere all'immediato ritiro del prodotto dal mercato da lui rifornito;
4. Informare immediatamente l'A.U.S.L. territorialmente competente delle
procedure di ritiro/richiamo del prodotto e delle motivazioni che hanno
determinato tale evenienza;
5. Informare l'anello a monte, nel caso in cui abbia motivi di ritenere
che la non conformita' scaturisca da un prodotto a lui fornito;
6. Attuare altre misure sufficienti a conseguire un livello elevato
di tutela della salute del consumatore;
7. Informare il consumatore, in maniera efficace, accurata e tempestiva
dei motivi che hanno reso necessario il ritiro dal mercato del prodotto,
e provvedere a richiamare il prodotto. Tale informazione al consumatore
deve essere adottata in via prioritaria dall'operatore titolare degli
elementi identificativi del prodotto (marchio, nome dell'operatore figurante
in etichetta, ecc.).
Gli operatori della vendita
al dettaglio o della distribuzione che
non incidono sulla sicurezza del prodotto, nell'ambito delle rispettive
sfere di influenza, devono:
a) Ritirare dal mercato i prodotti, di cui hanno ricevuto informazione
di non conformita' ai requisiti di sicurezza alimentare da parte del
fornitore o dell'A.S.L. competente;
b) Ritirare dal mercato, informando il fornitore, i prodotti che non
conformi airequisiti di sicurezza, in attesa di indicazioni da parte
del fornitore e/o A.S.L;
c) Collaborare con l'azienda alimentare di produzione, trasformazione,
con il fornitore e con l'A.S.L. competente, ai fini della rintracciabilita'
dei prodotti alimentari non rispondenti ai requisiti di sicurezza alimentare;
d) Collaborare nelle campagne d'informazione e richiamo di prodotti
non rispondenti ai requisiti di sicurezza alimentare.Il ritiro o il
richiamo dal mercato di un determinato alimento lotto di prodotto per
ragioni commerciali o comunque diverse da quelle relative ai requisiti
di sicurezza degli alimenti o dei mangimi, non comporta l'obbligo di
comunicazione all'Autorita' Sanitaria Locale territorialmente competente,
e puo' esser gestito direttamente dall'azienda, all'interno del proprio
sistema di qualita'.La comunicazione iniziale alla rete di distribuzione
dovra' esser fatta in maniera quanto piu' tempestiva possibile (es.
per telefono), a cui si dovra' dar seguito con comunicazione scritta,
via fax o via e-mail. Le comunicazioni scritte devono contenere tutte
le informazioni necessarie per permettere l'esatta individuazione del
Prodotto e la notifica deve dare l'immediata percezione dell'urgenza,
riportando la seguente dicitura: "URGENTE: RICHIAMO DEL PRODOTTO"
o "URGENTE: RITIRO DEL PRODOTTO".In allegato al presente
accordo vi sono degli utili modelli e schemi relativi alla materia trattata.
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