L'esperto risponde
LA DOMANDA: "Dr. Ferrero, da qualche tempo si parla di una legge che consentirebbe l'introduzione nel cioccolato sino al 5% di grassi diversi dal burro di cacao. Ovviamente gli appassionati sono preoccupati perchè temono di veder "morire" il cioccolato di qualità. Esperti, professionisti e consumatori hanno speso tante parole e fiumi di inchiostro su tale argomento ma, probabilmente, la situazione non è molto chiara a tutti.
Ci può aiutare a capire meglio di cosa si tratta e se ci sono ragioni per preoccuparsi veramente?"
 
La risposta di Davide Ferrero
Tanto si è parlato e scritto in merito alla "fantomatica" Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana: vediamo di fare un po' di chiarezza.
Innanzi tutto, occorre fare un passo indietro… sino al 1973, con precisione al 24 luglio di quell'anno.
In tale data, il Consiglio della Comunità Economica Europea emanò la direttiva 73/241 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.
Tale direttiva è stata motivata dal fatto che disparità tra le legislazioni nazionali concernenti vari tipi di prodotti di cacao e di cioccolato potevano ostacolare la libera circolazione di questi prodotti e avevano quindi un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune. Leggendo il testo in questione infatti, tra le varie considerazioni si trovano le seguenti parole: "considerando che le differenze attualmente esistenti tra le legislazioni nazionali ostacolano la libera circolazione , in particolare per varie specie di prodotti di cacao e di cioccolato ; che esse possono mettere le imprese in condizioni disuguali di concorrenza e che hanno pertanto incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del Mercato comune; considerando che occorre pertanto attuare il ravvicinamento delle disposizioni relative a tali prodotti e che è necessario stabilire definizioni e norme comuni per la composizione , le caratteristiche di fabbricazione , il condizionamento e l'etichettatura , al fine di garantire la libera circolazione di detti prodotti" (Direttiva Consiglio CEE 73/241 CEE).
La suddetta direttiva ha avuto pertanto lo scopo di fissare definizioni e norme comuni per la composizione, le caratteristiche di fabbricazione, il confezionamento e l'etichettatura di detti prodotti, al fine di garantirne la libera circolazione all'interno della Comunità.


Passando ora all'attuale direttiva materia di discussione, al punto 4 si legge testualmente che "è opportuno modificare tali definizioni (relative alla precedente direttiva del 1973) e norme per tener conto del progresso tecnologico e dei mutati gusti dei consumatori e per adeguarle alla legislazione comunitaria generale in materia di prodotti alimentari, in particolare a quella relativa all'etichettatura, agli edulcoranti e agli altri additivi autorizzati, alle sostanze aromatizzanti, ai solventi d'estrazione e ai metodi d'analisi.
Il punto oggetto di particolari discussioni tra gli appassionati di cioccolato è quello inerente la possibilità per le aziende produttrici dell'aggiunta nei prodotti di cioccolato di taluni grassi vegetali diversi dal burro di cacao.
La CEE desidera con questa direttiva uniformare il mercato interno visto che già oggi, in alcuni Stati membri, l'aggiunta nei prodotti di cioccolato di grassi vegetali diversi dal burro di cacao è ammessa fino a un massimo del 5 %. Pertanto, come traspare dal punto 6 della Dir. 2000/36, il Consiglio CEE punta a raggiungere l'obbiettivo di ammettere tale aggiunta di grassi vegetali diversi dal burro di cacao in tutti gli Stati membri fino a un massimo del 5 % puntualizzando che "questi grassi vegetali dovrebbero essere equivalenti al burro di cacao e dovrebbero essere quindi definiti secondo criteri tecnici e scientifici".
Questo è il punto sostanziale su cui si sono spesi fiumi di inchiostro e molte parole da parte di tutti coloro che non si vogliono veder privati del "vero cioccolato".
Ci sembra pertanto opportuno riportare l'articolo in discussione per poter dare a tutti la possibilità di leggere ed interpretare:
si tratta dell'articolo 2 paragrafo 1.

"Articolo 2
1. I grassi vegetali diversi dal burro di cacao definiti ed elencati nell'allegato II possono essere aggiunti ai prodotti di cioccolato di cui al punto A, paragrafi 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'allegato I. Tale aggiunta non può superare il 5 % del prodotto finito dopo la sottrazione del peso totale delle altre eventuali sostanze commestibili impiegate in base al punto B dell'allegato I, senza che sia ridotto il tenore minimo di burro di cacao o di sostanza secca totale di cacao".

Il punto A dell'allegato I a cui si riferisce il precedente articolo inerisce le "denominazioni di vendita e definizioni"

ALLEGATO I

DENOMINAZIONI DI VENDITA, DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

A. DENOMINAZIONI DI VENDITA E DEFINIZIONI
1. Burro di cacao
La sostanza grassa ottenuta da semi di cacao o da parti di semi di cacao avente le seguenti caratteristiche:
- tenore di acidi grassi liberi: non superiore al 1,75%
- insaponificabile: non superiore allo 0,5% ad eccezione del burro di cacao di pressione che non può essere superiore allo 0,35%
2. a) Cacao in polvere, cacao
Il prodotto ottenuto mediante trasformazione in polvere di semi di cacao puliti, decorticati e torrefatti e che presenta un tenore minimo di burro di cacao del 20 %, (percentuale calcolata sul peso della sostanza secca) e un tenore massimo di acqua del 9 %.
b) Cacao magro in polvere, cacao magro, cacao fortemente sgrassato in polvere, cacao fortemente sgrassato
Cacao in polvere con un tenore di burro di cacao inferiore al 20 % (percentuale calcolata sul peso della sostanza secca).
c) Cioccolato in polvere
Il prodotto consistente in un miscuglio di cacao in polvere e zuccheri, contenente non meno del 32 % di cacao in polvere.
d) Cioccolato comune in polvere, cacao zuccherato, cacao zuccherato in polvere
Prodotto consistente in un miscuglio di cacao in polvere e zuccheri, contenente non meno del 25 % di cacao in polvere; tali definizioni sono completate con il termine "magro" oppure "fortemente sgrassato", qualora il prodotto sia magro o fortemente sgrassato ai sensi della precedente lettera b).
3. Cioccolato
a) Il prodotto ottenuto da prodotti di cacao e zuccheri che, con riserva di quanto disposto alla lettera b), presenta un tenore minimo di sostanza secca totale di cacao del 35 %, di cui non meno del 18 % di burro di cacao e non meno del 14 % di cacao secco sgrassato.
b) Tuttavia, quando la suddetta denominazione è completata dalla dicitura:
- "vermicelli" o "in fiocchi", il prodotto presentato sotto forma di granelli o di fiocchi deve contenere non meno del 32 % di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 12 % di burro di cacao e non meno del 14 % di cacao secco sgrassato,
- "di copertura", il prodotto deve contenere non meno del 35 % di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 31 % di burro di cacao e non meno del 2,5 % di cacao secco sgrassato,
- "alle nocciole gianduia" (o uno dei derivati di quest'ultimo termine), il prodotto deve essere ottenuto, da un lato, da cioccolato il cui tenore minimo di sostanza secca totale di cacao è pari al 32 % e quello di cacao secco sgrassato all'8 % e, dall'altro, da nocciole finemente macinate, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano non più di 40 e non meno di 20 grammi di nocciole. Possono essere aggiunti:
a) latte e/o sostanza secca del latte ottenuta per evaporazione, in proporzione tale che il prodotto finito non contenga più del 5 % di sostanza secca del latte;
b) mandorle, nocciole e altre varietà di noci, intere o in pezzetti, in proporzione tale che il loro peso, aggiunto a quello delle nocciole macinate, non superi il 60 % del peso totale del prodotto.
4. Cioccolato al latte
a) Il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e latte o prodotti a base di latte e che, fatto salvo quanto disposto alla lettera b), presenta un tenore minimo:
- di sostanza secca totale di cacao del 25 %,
- di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, latte parzialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, burro o grassi del latte del 14 %,
- di cacao secco sgrassato del 2,5 %,
- di grassi del latte del 3,5 %,
- di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del 25 %.
b) Tuttavia, quando la suddetta denominazione è completata dalla dicitura:
- "vermicelli" o "in fiocchi", il prodotto presentato sotto forma di granelli o di fiocchi deve contenere non meno del 20 % di sostanza secca totale di cacao, non meno del 12 % di sostanza secca ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, di latte parzialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, burro o grassi del latte, e non meno del 12 % di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte),
- "di copertura", il prodotto deve presentare un tenore minimo di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del 31 %,
- "e alle nocciole gianduia" (o uno dei derivati di quest'ultimo termine), il prodotto deve essere ottenuto da cioccolato al latte il cui tenore minimo di sostanza secca del latte è del 10 %, ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, latte parzialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, burro o grassi del latte, da un lato, e nocciole finemente macinate, dall'altro, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano al massimo 40 e almeno 15 grammi di nocciole. Possono inoltre essere aggiunte mandorle, nocciole e altre varietà di noci, intere o in pezzetti, in proporzione tale che il peso di tali prodotti, aggiunto a quello delle nocciole macinate, non superi il 60 % del peso totale del prodotto.
c) Quando, nella suddetta denominazione, la dicitura "al latte" è sostituita dalla dicitura
- "alla panna", il prodotto deve presentare un tenore minimo di grassi del latte del 5,5 %,
- "al latte scremato", il prodotto non deve contenere più dell'1 % di grassi del latte.
d) Il Regno Unito e l'Irlanda possono autorizzare l'uso sui loro territori della denominazione "milk chocolate" per designare il prodotto di cui al punto 5, purché questa denominazione venga accompagnata nei due casi dall'indicazione del tenore di sostanza secca del latte, fissato per ognuno di questi due prodotti mediante l'indicazione "milk solids: ... % minimum".
5. Cioccolato comune al latte
Il prodotto ottenuto da cacao, zuccheri e da latte o da prodotti a base di latte, che presenta un tenore minimo:
- di sostanza secca totale di cacao del 20 %,
- di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, latte parzialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, burro o grassi del latte del 20 %,
- di cacao secco sgrassato del 2,5 %,
- di grassi del latte del 5 %,
- e di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del 25 %.
6. Cioccolato bianco
Il prodotto ottenuto da burro di cacao, latte o prodotti a base di latte e zuccheri, e che contiene non meno del 20 % di burro di cacao e del 14 % di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale del latte intero, del latte parzialmente o totalmente scremato, di panna, di panna parzialmente o totalmente disidratata, di burro o di grassi del latte; questi ultimi devono essere presenti in quantità pari almeno al 3,5 %.
7. Cioccolato ripieno
Il prodotto ripieno la cui parte esterna è costituita da uno dei prodotti definiti ai paragrafi 3, 4, 5 e 6. Questa denominazione non riguarda tuttavia i prodotti il cui ripieno è costituito da prodotti di panetteria, pasticceria, biscotteria o gelato.
La parte esterna di cioccolato del prodotto così designato è pari al 25 % almeno del peso totale del prodotto.
8. Chocolate a la taza
Il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e da farina o amido di frumento, riso o granturco, e che presenti un tenore minimo di sostanza secca totale del cacao del 35 %, di cui almeno il 18 % di burro di cacao e almeno il 14 % di cacao secco sgrassato, e un tenore massimo di farina o di amido dell'8 %.
9. Chocolate familiar a la taza
Il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e da farina o amido di frumento, riso o granoturco, e che presenti un tenore minimo di sostanza secca totale di cacao del 30 %, di cui almeno il 18 % di burro di cacao e almeno il 12 % di cacao secco sgrassato, e un tenore massimo di farina o di amido del 18 %.
10. Cioccolatino o pralina
Il prodotto della dimensione di un boccone costituito da:
- cioccolato ripieno, oppure
- un unico cioccolato o una giustapposizione o un miscuglio di cioccolato ai sensi delle definizioni dei paragrafi 3, 4, 5 e 6 e di altre sostanze commestibili, sempreché il cioccolato rappresenti almeno il 25 % del peso totale del prodotto.

Per tutelare il consumatore nei confronti di chi userà grassi vegetali in sostituzione del burro di cacao, la CEE ha stabilito che (si legge al punto 8 della presente Direttiva): "Secondo le regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari previste dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, la menzione dell'elenco degli ingredienti ai sensi dell'articolo 6 è obbligatoria. La presente direttiva rende applicabile la direttiva 79/112/CEE ai prodotti di cacao e di cioccolato al fine di informare correttamente il consumatore".
Infatti, l'art. 2 al paragrafo 2 recita testualmente: "I prodotti di cioccolato che, a norma del paragrafo 1, contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, possono essere immessi in commercio in tutti gli Stati membri, a condizione che la loro etichettatura, a norma dell'articolo 3, rechi la menzione ben visibile e chiaramente leggibile: "contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao". Tale menzione appare nello stesso campo visivo dell'elenco degli ingredienti, ben distinta da questo, con caratteri di corpo almeno pari all'elenco e in grassetto accanto alla denominazione di vendita; indipendentemente da questa disposizione, la denominazione di vendita del prodotto può apparire anche altrove".
Ci auguriamo che questo possa essere sufficiente a far chiarezza sui prodotti consumati e a non indurre in errore il consumatore.

Ci sembra opportuno ancora ricordare l'art. 8 che così dispone:
"Articolo 8
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 3 agosto 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Dette misure si applicano in modo da:
- autorizzare l'immissione in commercio dei prodotti definiti nell'allegato I se rispondono alle definizioni e alle norme previste dalla presente direttiva a partire dal 3 agosto 2003,
- vietare l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a partire dal 3 agosto 2003.
Tuttavia, l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, etichettati anteriormente al 3 agosto 2003 a norma della direttiva 73/241/CEE del Consiglio, è autorizzata fino allo smaltimento delle scorte".

Il 3 agosto 2003 pertanto, sarà il giorno massimo in cui l'Italia si dovrà adeguare alla direttiva CEE.
Molti artigiani e tante industrie dolciarie si sono già espressi su come intenderanno porsi in merito a tale facoltà: ovviamente auspichiamo che pochi si uniformino anche se, per dirimere ogni dubbio, dobbiamo ricordare che il fatidico articolo 2 concede solo la possibilità di introdurre grassi vegetali in sostituzione del burro di cacao e non, come erroneamente pensato da alcuni, impone alcun obbligo!

Chi vorrà continuare a produrre cioccolato contenente burro di cacao al 100% (come oggi), potrà ovviamente continuare a farlo, sia esso artigiano che industriale.
Ovviamente Chococlub, a nome di tutti i veri appassionati di cioccolato spera che pochi produttori aderiscano alla direttiva CEE e che il il cioccolato in Italia resti il buon cioccolato che abbiamo sempre potuto degustare... sino ad ora.

Per fare ciò, Chococlub, l'Università di Pavia, al CISQuA (centro interdipartimentale Sicurezza e qualità alimentare) ed alcuni maestri pasticceri , stanno attuando un'iniziativa per poter tutelare il consumatore e premiare i produttori, artigiani od industriali che intenderanno continuare a produrre cioccolato con burro di cacao al 100%.
Per maggiori informazioni in merito a quest' iniziativa, potete contattare direttamente Chococlub al n. 0173.365027 od inviare una mail all'ufficio marketing: marketing@chococlub.com

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