Tanto
si è parlato e scritto in merito alla "fantomatica"
Direttiva 2000/36/CE del
Parlamento europeo relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato
destinati all'alimentazione umana: vediamo di fare un po' di
chiarezza.
Innanzi tutto, occorre fare un passo indietro
sino al
1973, con precisione al 24 luglio di quell'anno.
In tale data, il Consiglio della Comunità Economica Europea
emanò la direttiva 73/241
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione
umana.
Tale direttiva è stata motivata dal fatto che disparità
tra le legislazioni nazionali concernenti vari tipi di prodotti
di cacao e di cioccolato potevano ostacolare la libera circolazione
di questi prodotti e avevano quindi un'incidenza diretta sull'instaurazione
e sul funzionamento del mercato comune. Leggendo il testo in
questione infatti, tra le varie considerazioni si trovano le
seguenti parole: "considerando che le differenze attualmente
esistenti tra le legislazioni nazionali ostacolano la libera
circolazione , in particolare per varie specie di prodotti di
cacao e di cioccolato ; che esse possono mettere le imprese
in condizioni disuguali di concorrenza e che hanno pertanto
incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del
Mercato comune; considerando che occorre pertanto attuare il
ravvicinamento delle disposizioni relative a tali prodotti e
che è necessario stabilire definizioni e norme comuni
per la composizione , le caratteristiche di fabbricazione ,
il condizionamento e l'etichettatura , al fine di garantire
la libera circolazione di detti prodotti" (Direttiva Consiglio
CEE 73/241 CEE).
La suddetta direttiva ha avuto pertanto
lo scopo di fissare definizioni e norme comuni per la composizione,
le caratteristiche di fabbricazione, il confezionamento e l'etichettatura
di detti prodotti, al fine di garantirne la libera circolazione
all'interno della Comunità. |
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Passando ora all'attuale direttiva materia di discussione,
al punto 4 si legge testualmente
che "è opportuno modificare tali definizioni (relative
alla precedente direttiva del 1973) e norme per tener conto
del progresso tecnologico e dei mutati gusti dei consumatori
e per adeguarle alla legislazione comunitaria generale in
materia di prodotti alimentari, in particolare a quella relativa
all'etichettatura, agli edulcoranti e agli altri additivi
autorizzati, alle sostanze aromatizzanti, ai solventi d'estrazione
e ai metodi d'analisi.
Il punto oggetto di particolari discussioni tra gli appassionati
di cioccolato è quello inerente la possibilità
per le aziende produttrici dell'aggiunta nei prodotti di cioccolato
di taluni grassi vegetali diversi dal burro di cacao.
La CEE desidera con questa direttiva uniformare il mercato
interno visto che già oggi, in alcuni Stati membri,
l'aggiunta nei prodotti di cioccolato
di grassi vegetali diversi dal burro di cacao è ammessa
fino a un massimo del 5 %. Pertanto, come traspare
dal punto 6 della Dir. 2000/36, il Consiglio CEE punta a raggiungere
l'obbiettivo di ammettere tale aggiunta di grassi vegetali
diversi dal burro di cacao in tutti gli Stati membri fino
a un massimo del 5 % puntualizzando che "questi grassi
vegetali dovrebbero essere equivalenti al burro di cacao e
dovrebbero essere quindi definiti secondo criteri tecnici
e scientifici".
Questo è il punto sostanziale su cui si sono spesi
fiumi di inchiostro e molte parole da parte di tutti coloro
che non si vogliono veder privati del "vero cioccolato".
Ci sembra pertanto opportuno riportare l'articolo in discussione
per poter dare a tutti la possibilità di leggere ed
interpretare:
si tratta dell'articolo 2 paragrafo 1.
"Articolo
2
1. I grassi vegetali diversi dal burro di cacao definiti ed
elencati nell'allegato II possono essere aggiunti ai prodotti
di cioccolato di cui al punto A, paragrafi 3, 4, 5, 6, 8 e
9 dell'allegato I. Tale aggiunta non può superare il
5 % del prodotto finito dopo la sottrazione del peso totale
delle altre eventuali sostanze commestibili impiegate in base
al punto B dell'allegato I, senza che sia ridotto il tenore
minimo di burro di cacao o di sostanza secca totale di cacao".
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Il punto A dell'allegato
I a cui si riferisce il precedente articolo inerisce le "denominazioni
di vendita e definizioni"
ALLEGATO
I
DENOMINAZIONI
DI VENDITA, DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
A. DENOMINAZIONI DI VENDITA E DEFINIZIONI
1. Burro di cacao
La sostanza grassa ottenuta da semi di cacao o da parti di
semi di cacao avente le seguenti caratteristiche:
- tenore di acidi grassi liberi: non superiore al 1,75%
- insaponificabile: non superiore allo 0,5% ad eccezione del
burro di cacao di pressione che non può essere superiore
allo 0,35%
2. a) Cacao in polvere, cacao
Il prodotto ottenuto mediante trasformazione in polvere di
semi di cacao puliti, decorticati e torrefatti e che presenta
un tenore minimo di burro di cacao del 20 %, (percentuale
calcolata sul peso della sostanza secca) e un tenore massimo
di acqua del 9 %.
b) Cacao magro in polvere, cacao magro, cacao fortemente sgrassato
in polvere, cacao fortemente sgrassato
Cacao in polvere con un tenore di burro di cacao inferiore
al 20 % (percentuale calcolata sul peso della sostanza secca).
c) Cioccolato in polvere
Il prodotto consistente in un miscuglio di cacao in polvere
e zuccheri, contenente non meno del 32 % di cacao in polvere.
d) Cioccolato comune in polvere, cacao zuccherato, cacao zuccherato
in polvere
Prodotto consistente in un miscuglio di cacao in polvere e
zuccheri, contenente non meno del 25 % di cacao in polvere;
tali definizioni sono completate con il termine "magro"
oppure "fortemente sgrassato", qualora il prodotto
sia magro o fortemente sgrassato ai sensi della precedente
lettera b).
3. Cioccolato
a) Il prodotto ottenuto da prodotti di cacao e zuccheri che,
con riserva di quanto disposto alla lettera b), presenta un
tenore minimo di sostanza secca totale di cacao del 35 %,
di cui non meno del 18 % di burro di cacao e non meno del
14 % di cacao secco sgrassato.
b) Tuttavia, quando la suddetta denominazione è completata
dalla dicitura:
- "vermicelli" o "in fiocchi", il prodotto
presentato sotto forma di granelli o di fiocchi deve contenere
non meno del 32 % di sostanza secca totale di cacao, di cui
non meno del 12 % di burro di cacao e non meno del 14 % di
cacao secco sgrassato,
- "di copertura", il prodotto deve contenere non
meno del 35 % di sostanza secca totale di cacao, di cui non
meno del 31 % di burro di cacao e non meno del 2,5 % di cacao
secco sgrassato,
- "alle nocciole gianduia" (o uno dei derivati di
quest'ultimo termine), il prodotto deve essere ottenuto, da
un lato, da cioccolato il cui tenore minimo di sostanza secca
totale di cacao è pari al 32 % e quello di cacao secco
sgrassato all'8 % e, dall'altro, da nocciole finemente macinate,
in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano
non più di 40 e non meno di 20 grammi di nocciole.
Possono essere aggiunti:
a) latte e/o sostanza secca del latte ottenuta per evaporazione,
in proporzione tale che il prodotto finito non contenga più
del 5 % di sostanza secca del latte;
b) mandorle, nocciole e altre varietà di noci, intere
o in pezzetti, in proporzione tale che il loro peso, aggiunto
a quello delle nocciole macinate, non superi il 60 % del peso
totale del prodotto.
4. Cioccolato al latte
a) Il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e latte
o prodotti a base di latte e che, fatto salvo quanto disposto
alla lettera b), presenta un tenore minimo:
- di sostanza secca totale di cacao del 25 %,
- di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidratazione
parziale o totale di latte intero, latte parzialmente o totalmente
scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata,
burro o grassi del latte del 14 %,
- di cacao secco sgrassato del 2,5 %,
- di grassi del latte del 3,5 %,
- di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del
25 %.
b) Tuttavia, quando la suddetta denominazione è completata
dalla dicitura:
- "vermicelli" o "in fiocchi", il prodotto
presentato sotto forma di granelli o di fiocchi deve contenere
non meno del 20 % di sostanza secca totale di cacao, non meno
del 12 % di sostanza secca ottenuta dalla disidratazione parziale
o totale di latte intero, di latte parzialmente o totalmente
scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata,
burro o grassi del latte, e non meno del 12 % di grassi totali
(burro di cacao e grassi del latte),
- "di copertura", il prodotto deve presentare un
tenore minimo di grassi totali (burro di cacao e grassi del
latte) del 31 %,
- "e alle nocciole gianduia" (o uno dei derivati
di quest'ultimo termine), il prodotto deve essere ottenuto
da cioccolato al latte il cui tenore minimo di sostanza secca
del latte è del 10 %, ottenuta dalla disidratazione
parziale o totale di latte intero, latte parzialmente o totalmente
scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata,
burro o grassi del latte, da un lato, e nocciole finemente
macinate, dall'altro, in proporzione tale che 100 grammi di
prodotto contengano al massimo 40 e almeno 15 grammi di nocciole.
Possono inoltre essere aggiunte mandorle, nocciole e altre
varietà di noci, intere o in pezzetti, in proporzione
tale che il peso di tali prodotti, aggiunto a quello delle
nocciole macinate, non superi il 60 % del peso totale del
prodotto.
c) Quando, nella suddetta denominazione, la dicitura "al
latte" è sostituita dalla dicitura
- "alla panna", il prodotto deve presentare un tenore
minimo di grassi del latte del 5,5 %,
- "al latte scremato", il prodotto non deve contenere
più dell'1 % di grassi del latte.
d) Il Regno Unito e l'Irlanda possono autorizzare l'uso sui
loro territori della denominazione "milk chocolate"
per designare il prodotto di cui al punto 5, purché
questa denominazione venga accompagnata nei due casi dall'indicazione
del tenore di sostanza secca del latte, fissato per ognuno
di questi due prodotti mediante l'indicazione "milk solids:
... % minimum".
5. Cioccolato comune al latte
Il prodotto ottenuto da cacao, zuccheri e da latte o da prodotti
a base di latte, che presenta un tenore minimo:
- di sostanza secca totale di cacao del 20 %,
- di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidratazione
parziale o totale di latte intero, latte parzialmente o totalmente
scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata,
burro o grassi del latte del 20 %,
- di cacao secco sgrassato del 2,5 %,
- di grassi del latte del 5 %,
- e di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del
25 %.
6. Cioccolato bianco
Il prodotto ottenuto da burro di cacao, latte o prodotti a
base di latte e zuccheri, e che contiene non meno del 20 %
di burro di cacao e del 14 % di sostanza secca del latte ottenuta
dalla disidratazione parziale o totale del latte intero, del
latte parzialmente o totalmente scremato, di panna, di panna
parzialmente o totalmente disidratata, di burro o di grassi
del latte; questi ultimi devono essere presenti in quantità
pari almeno al 3,5 %.
7. Cioccolato ripieno
Il prodotto ripieno la cui parte esterna è costituita
da uno dei prodotti definiti ai paragrafi 3, 4, 5 e 6. Questa
denominazione non riguarda tuttavia i prodotti il cui ripieno
è costituito da prodotti di panetteria, pasticceria,
biscotteria o gelato.
La parte esterna di cioccolato del prodotto così designato
è pari al 25 % almeno del peso totale del prodotto.
8. Chocolate a la taza
Il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e da farina
o amido di frumento, riso o granturco, e che presenti un tenore
minimo di sostanza secca totale del cacao del 35 %, di cui
almeno il 18 % di burro di cacao e almeno il 14 % di cacao
secco sgrassato, e un tenore massimo di farina o di amido
dell'8 %.
9. Chocolate familiar a la taza
Il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e da farina
o amido di frumento, riso o granoturco, e che presenti un
tenore minimo di sostanza secca totale di cacao del 30 %,
di cui almeno il 18 % di burro di cacao e almeno il 12 % di
cacao secco sgrassato, e un tenore massimo di farina o di
amido del 18 %.
10. Cioccolatino o pralina
Il prodotto della dimensione di un boccone costituito da:
- cioccolato ripieno, oppure
- un unico cioccolato o una giustapposizione o un miscuglio
di cioccolato ai sensi delle definizioni dei paragrafi 3,
4, 5 e 6 e di altre sostanze commestibili, sempreché
il cioccolato rappresenti almeno il 25 % del peso totale del
prodotto.
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Per
tutelare il consumatore
nei confronti di chi userà grassi vegetali in sostituzione
del burro di cacao, la CEE ha stabilito che (si legge al punto 8
della presente Direttiva): "Secondo le regole generali sull'etichettatura
dei prodotti alimentari previste dalla direttiva 79/112/CEE del
Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la
presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa
pubblicità, la menzione dell'elenco degli ingredienti ai
sensi dell'articolo 6 è obbligatoria. La presente direttiva
rende applicabile la direttiva 79/112/CEE ai prodotti di cacao e
di cioccolato al fine di informare correttamente il consumatore".
Infatti, l'art. 2 al paragrafo 2 recita testualmente: "I
prodotti di cioccolato che, a norma del paragrafo 1, contengono
grassi vegetali diversi dal burro di cacao, possono essere immessi
in commercio in tutti gli Stati membri, a condizione che la loro
etichettatura, a norma dell'articolo 3, rechi la menzione ben visibile
e chiaramente leggibile: "contiene altri grassi vegetali oltre
al burro di cacao". Tale menzione appare nello stesso
campo visivo dell'elenco degli ingredienti, ben distinta da questo,
con caratteri di corpo almeno pari all'elenco e in grassetto accanto
alla denominazione di vendita; indipendentemente da questa disposizione,
la denominazione di vendita del prodotto può apparire anche
altrove".
Ci auguriamo che questo possa essere sufficiente a far chiarezza
sui prodotti consumati e a non indurre in errore il consumatore.
Ci sembra opportuno ancora ricordare l'art. 8 che così dispone:
"Articolo 8
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva anteriormente al 3 agosto 2003.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Dette misure si applicano in modo da:
- autorizzare l'immissione in commercio dei prodotti definiti nell'allegato
I se rispondono alle definizioni e alle norme previste dalla presente
direttiva a partire dal 3 agosto 2003,
- vietare l'immissione in commercio dei prodotti
non conformi alla presente direttiva a partire dal 3 agosto 2003.
Tuttavia, l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla
presente direttiva, etichettati anteriormente al 3 agosto 2003 a
norma della direttiva 73/241/CEE del Consiglio, è autorizzata
fino allo smaltimento delle scorte".
Il 3 agosto 2003 pertanto, sarà il
giorno massimo in cui l'Italia si dovrà adeguare alla direttiva
CEE.
Molti artigiani e tante industrie dolciarie si sono già espressi
su come intenderanno porsi in merito a tale facoltà: ovviamente
auspichiamo che pochi si uniformino anche se, per dirimere ogni
dubbio, dobbiamo ricordare che il fatidico articolo 2 concede solo
la possibilità di introdurre grassi vegetali in sostituzione
del burro di cacao e non, come erroneamente pensato da alcuni, impone
alcun obbligo!
Chi vorrà continuare a produrre cioccolato contenente burro
di cacao al 100% (come oggi), potrà ovviamente continuare
a farlo, sia esso artigiano che industriale.
Ovviamente Chococlub, a nome di tutti i veri
appassionati di cioccolato spera che pochi produttori aderiscano
alla direttiva CEE e che il il cioccolato in Italia resti il buon
cioccolato che abbiamo sempre potuto degustare... sino ad ora.
Per
fare ciò, Chococlub,
l'Università di Pavia,
al CISQuA (centro interdipartimentale
Sicurezza e qualità alimentare) ed alcuni maestri
pasticceri , stanno attuando un'iniziativa per poter
tutelare il consumatore e premiare i produttori, artigiani od
industriali che intenderanno continuare a produrre cioccolato
con burro di cacao al 100%.
Per maggiori informazioni in
merito a quest' iniziativa, potete contattare direttamente Chococlub
al n. 0173.365027 od inviare una mail all'ufficio marketing:
marketing@chococlub.com |
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