Il presente statuto è conforme
al Decreto Legislativo 04/12/1997 n. 460 relativo al “riordino
della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (s.u.
1/L Gazzetta Ufficiale n. 1 del 02/01/1998).
Disposizioni generali
1. La denominazione dell’associazione di cui al
presente statuto è la seguente: CHOCOCLUB.
2. E’ associazione di cui agli artt. 36 c.c. e ss., priva
di riconoscimento giuridico.
3. L’associazione è apartitica e apolitica.
4. Non ha scopo di lucro.
5. L’ordinamento e l’amministrazione sono regolate dal presente
statuto.
6. Gli scopi perseguiti dall’associazione sono culturali e ricreativi
e si propongono la diffusione, conoscenza e cultura di ciò
che riguarda il campo del cioccolato in Italia e nel mondo.
7. L’associazione per il perseguimento dei
suoi scopi intende promuovere varie attività quali:
- Party a base di cioccolato (ChocoParty);
- Concorsi con e senza premi per i vincitori (ChocoConcorsi);
- Convegni riguardanti il cioccolato (ChocoConvegni);
- Corsi di degustazione del cioccolato (ChocoCorsi);
- Visite presso pasticcerie e industrie per conoscere come avviene
la lavorazione del cioccolato (ChocoVisite);
- Ogni altra attività che comunque consenta lo sviluppo
della cultura del cioccolato.
I Soci
8. Condizione essenziale per l’ammissione al ChocoClub
è l’approvazione del presente statuto.
9. Tutti gli associati sono tenuti a rispettare
le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno,
secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
10. In caso di comportamento difforme, che rechi
pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il
Consiglio amministrativo dovrà intervenire ed applicare
le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.
11. Il richiamo potrà essere anche verbale
mentre gli altri due provvedimenti dovranno essere necessariamente
posti in essere con atto scritto che, nel caso dell’espulsione,
dovrà essere motivato.
12. I soci espulsi possono, entro 30 giorni,
ricorrere contro il provvedimento richiedendo, al Presidente,
la convocazione di un’assemblea straordinaria che dovrà
provvedere nei 30 giorni successivi alla richiesta. L’Assemblea
potrà revocare o confermare il provvedimento di espulsione
impugnato. Si applicano le norme previste dallo statuto per
quanto concerne la validità della convocazione dell’assemblea
e la percentuale di voti necessari ai fini della decisione.
13. Possono far parte dell’associazione anche
le persone giuridiche e gli enti privi di riconoscimento giuridico
ma con soggettività giuridica. I rapporti con questi
associati sono tenuti tramite il loro legale rappresentante
o tramite chi è stato da quest’ultimo indicato all’associazione.
14. L’associazione è aperta a tutti coloro
che sono interessati alla realizzazione delle finalità
istituzionali.
15. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
Socio Goloso; Socio Golosone; Socio Junior; Socio VIP.
16. Socio Goloso: viene così denominata
la persona fisica o giuridica o l’ente privo di riconoscimento
giuridico ma con soggettività giuridica che si associa
a ChocoClub versando la quota stabilita ogni anno dal consiglio
di amministrazione.
17. Socio Golosone: viene così denominata
la persona fisica o giuridica o l’ente privo di riconoscimento
giuridico ma con soggettività giuridica che si associa
a ChocoClub versando la quota stabilita ogni anno dal consiglio
di amministrazione; questa quota associativa è maggiore
rispetto a quella del socio goloso. E’ possibile associarsi
come Socio Golosone in ragione del desiderio di partecipare
in misura maggiore alle spese dell’ente.
18. Socio Junior: viene così denominato
l’associato minorenne che versa la quota annuale stabilita ogni
anno dal Consiglio di Amministrazione.
19. Socio VIP: viene così denominata la
persona del mondo della cultura, dell’economia, dello
spettacolo o dello sport che si sia prestata a promuovere
l’associazione ChocoClub nel suo campo di attività. L’ingresso
è a titolo gratuito.
20. Tutti i soci hanno diritto di:
- voto nelle assemblee indette;
- ricevere la tessera associativa;
- partecipare alla gestione del sito internet ed al giornale
dell’associazione;
- partecipare a tutte le manifestazioni organizzate da ChocoClub
(Party, Concorsi, Convegni, ecc.).
- collaborare attivamente allo sviluppo dell’associazione in
ogni suo aspetto;
21. Non è consentito ad alcuno, associato
o meno, utilizzare o riprodurre, in qualsivoglia modo o forma,
i marchi dell’associazione senza essere preventivamente autorizzato
dal consiglio di amministrazione.
Organi dell’Associazione
22. Gli organi dell’associazione sono:
- L’Assemblea
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
Assemblea dei soci
23. L’Assemblea dei soci è composta da
tutti i soci maggiorenni, ognuno dei quali ha diritto di voto
qualunque sia il valore della quota versata. E’ il momento fondamentale
di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione.
24. L’Assemblea è convocata almeno una
volta l’anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando
sia necessaria o sia richiesta, con atto motivato, dal Consiglio
di Amministrazione o da almeno 2/3 degli associati.
25. L’Assemblea straordinaria viene convocata
dal Presidente nel caso di impugnazione di un provvedimento
di espulsione.
26. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria
è valida se è presente la maggioranza dei soci,
e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
27. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria
è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti,
e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
28. L’Assemblea straordinaria delibera validamente
con le stesse modalità relative all’Assemblea ordinaria
sia in prima convocazione che in seconda.
29. La notizia della convocazione (sia relativa
all’Assemblea ordinaria che straordinaria) potrà essere
data a tutti gli associati tramite posta ordinaria, posta elettronica
(Internet E-mail), telefonicamente o mediante avviso pubblico
affisso presso la sede almeno 15 giorni prima della data fissata
per l’assemblea; una sola di queste modalità è
sufficiente a rendere valida la convocazione.
30. Le delibere assembleari vengono rese pubbliche
mediante affissione del relativo verbale, all’albo tenuto presso
la sede dell’associazione.
31. Tutti gli associati maggiori di età
godono del diritto di voto in seno all’assemblea per l’approvazione
e la modificazione dello statuto e degli eventuali regolamenti
interni ed inoltre per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
32. Il diritto di voto di ciascuno non può
essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea
alla vita associativa.
33. Ogni associato dispone di un solo voto ex
art. 2532 comma 2 c.c.
34. E’ ammessa la rappresentanza degli associati
purchè l’assente sia rappresentato da un altro associato
che non sia anche amministratore. L’associato rappresentante
deve essere munito di delega scritta recante la sottoscrizione
del rappresentato.
35. Le deliberazioni assembleari saranno inserite
nel verbale di assemblea compilato a carico di un associato
presente a ciò autorizzato preventivamente.
36. Le deliberazioni contrarie alla legge, all’atto
costitutivo, allo statuto od ai regolamenti interni sono annullabili
ex art. 23 c.c. La legittimazione dell’azione di annullamento
spetta sia ai componenti del Consiglio di Amministrazione che
a qualunque associato.
37. L’Assemblea gode della competenza esclusiva in tema di:
-1- modificazione dell’atto costitutivo e dello statuto; -2-
nomina e revoca degli amministratori; -3- approvazione del bilancio
annuale preventivo e consuntivo; -4- scioglimento anticipato
dell’associazione; -5- conferma o revoca del provvedimento di
espulsione del socio.
38. L’Assemblea può cambiare la composizione
del Consiglio di Amministrazione prima dello scadere dei 5 anni:
deve essere convocata una seduta straordinaria su richiesta
scritta e motivata di almeno 2/3 degli associati. In prima convocazione
tale Assemblea straordinaria è valida se sono presenti
almeno 2/3 degli associati, e delibera validamente con la maggioranza
qualificata pari a 2/3 dei presenti. In seconda convocazione
tale Assemblea straordinaria è valida se è presente
la maggioranza degli associati, e delibera validamente con la
maggioranza dei presenti.
39. Se le condizioni di cui all’articolo precedente
non si verificano, si dovrà attendere lo scadere dei
5 anni ai fini della modifica della composizione del Consiglio
di Amministrazione.
40. Per tutelare il diritto alla privacy di ciascun
singolo socio, i dati personali di ogni associato, contenuti
nel formulario di iscrizione, sono custoditi dal Consiglio di
Amministrazione secondo la legge 675/96.
Consiglio di Amministrazione
41. I Consiglieri eletti svolgono la loro attività
nell’associazione in modo gratuito.
42. Il consiglio di amministrazione, è
composto dai Consiglieri, dal Vicepresidente e dal Presidente
che lo presiede. Tutti i soggetti facenti parte il Consiglio
di Amministrazione devono essere maggiorenni (quindi i Consiglieri,
il Vice Presidente ed il Presidente devono aver compiuto il
diciottesimo anno di età all’atto della nomina).
43. Il Consiglio di Amministrazione può
essere composto da un numero massimo di tre Consiglieri oltre
il Presidente e il Vice presidente.
44. Il Consiglio di Amministrazione costituisce
l’organo esecutivo dell’associazione; ha competenza decisionale
su tutti gli atti che non sono di esclusiva competenza dell’assemblea;
gestisce l’associazione e risponde all’assemblea del suo operato.
Gli Amministratori vengono eletti tra tutti gli associati
in seno all’Assemblea.
45. Il Consiglio di Amministrazione si riserva
la facoltà di variare la sede sociale.
46. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
47. Il Consiglio di Amministrazione è validamente
convocato quando è presente la maggioranza qualificata
dei 2/3 del Consiglio stesso tra i quali deve figurare necessariamente
il Presidende o, in sua vece, il Vice Presidente.
48. Le decisioni del Consiglio sono considerate
valide quando deliberate dai 2/3 dei membri presenti alla votazione.
Il verbale delle delibere, oggetto di amministrazione straordinaria,
è redatto in forma scritta e firmato da tutti i presenti
alla votazione.
49. Il Consiglio di Amministrazione si deve riunire
almeno 2 volte all’anno ed è convocato da:
- il Presidente;
- almeno 2 dei componenti il Consiglio, su richiesta motivata;
- richiesta scritta e motivata di almeno 2/3 degli associati;
a questa deve essere allegato l’atto scritto con l’ordine del
giorno proposto dagli associati.
50. Nella gestione ordinaria e straordinaria
i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’associazione;
- redigere il bilancio consuntivo che deve contenere le singole
voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- redigere il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise
in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative
all’esercizio annuale successivo;
- stabilire le quote annuali delle varie categorie di soci;
- eseguire le decisioni prese dall’Assemblea;
- nominare il presidente;
- applicare le sanzioni previste dagli artt. 11 e ss. del presente
statuto;
- qualsiasi altro atto necessario alla amministrazione ordinaria
e straordinaria dell’associazione.
51. I membri del Consiglio di amministrazione
sono personalmente responsabili delle obbligazioni assunte in
nome dell’associazione.
52. I membri del Consiglio di Amministrazione
sono liberi di dimettersi dalla loro carica anche prima dello
scadere del mandato loro conferito.
53. In caso di dimissione di uno o più
Consiglieri, se la condizione di cui all’art. 43 del presente
statuto è rispettata, non è necessario provvedere
alla nomina dei relativi sostituti. In caso contrario, il Presidente
nominerà, in via provvisoria, i sostituti. Alla prima
Assemblea ordinaria successiva si procederà alla elezione
dei sostituti dei dimissionari.
Il Presidente
54. Il Presidente eletto svolge la sua attività
nell’associazione in modo gratuito.
55. Il presidente è eletto in seno al Consiglio
di Amministrazione con maggioranza qualificata; tale votazione
è valida se vi partecipa la maggioranza assoluta dei
membri del Consiglio.
56. In caso di due o più candidati con
il medesimo numero di preferenze, si dovrà procedere
ad un’ulteriore votazione sino a che non sia eletto un candidato
con la preferenza dei 2/3.
57. Il Presidente dura in carica per 5 anni ed
è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti
gli effetti.
58. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio
di Amministrazione, può aprire e chiudere conti correnti
bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci
procura speciale per la gestione di attività varie, previa
approvazione del Consiglio di Amministrazione.
59. L’associazione sta in giudizio nella persona
del suo Presidente.
60. Il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri
rimangono in carica per la durata di anni 5. Al termine di tale
data dovrà essere indetta un’assemblea straordinaria
per procedere a nuove elezioni. Gli uscenti potranno essere
riconfermati.
61. Qualsiasi associato, tale al momento delle
elezioni, potrà candidarsi a queste.
62. La procedura di voto sarà resa nota
insieme alle liste dei candidati ogni 5 anni, almeno tre mesi
prima delle elezioni.
63. In caso di dimissione del Presidente, il Vice
Presidente ne reggerà la carica sino alla prima Assemblea
ordinaria. Durante questa, si provvederà alla elezione
di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione. Alla prima
convocazione del Consiglio, il Vice Presidente che regge la
presidenza in via provvisoria, presenterà le sue dimissioni.
Il Consiglio, composto da soli Consiglieri, eleggerà
il nuovo Presidente che nominerà il nuovo Vice Presidente.
Vice Presidente
64. Il Vice Presidente viene nominato dal Presidente
dopo la sua elezione da parte del Consiglio di Amministrazione.
La carica di Vice Presidente è gratuita.
65. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente
in tutte le sue attività quando quest’ultimo è
assente o non è in grado di esplicare le sue facoltà
per qualsiasi motivo.
66. In caso di dimissione del Vice Presidente,
il Presidente nomina il suo sostituto tra i membri del Consiglio.
Se questo atto comporta l’azzeramento del numero dei Consiglieri
presenti, il Presidente provvederà alla nomina di un
nuovo Consigliere tra tutti gli associati il quale rimarrà
in carica provvisoria sino alla prima Assemblea ordinaria. Durante
questa sarà eletto il Consigliere necessario per rispettare
il requisito ex. Art. 43 Statuto.
Sedi Periferiche
67. Su richiesta di un significativo numero di
associati o, comunque, dove si dimostri necessario, il Consiglio
di Amministrazione potrà costituire una Sede Periferica.
68. L’ambito territoriale di competenza è
deciso di volta in volta per ciascuna sede in base alle esigenze
specifiche.
69. Organi della Sede Periferica sono: l’Assemblea
Territoriale ed il Consiglio Territoriale.
70. L’Assemblea Territoriale è costituita
dagli associati residenti nell’ambito territoriale specifico
di ogni singola Sede Periferica.
71. Il Consiglio Territoriale è eletto
in seno all’Assemblea di cui all’articolo precedente. E’ composto
da: Responsabile Territoriale; Vice Responsabile Territoriale;
Consigliere.
72. Il Responsabile Territoriale è eletto
in seno al Consiglio Territoriale. Presiede le sedute del Consiglio
Territoriale. Nomina il Vice Responsabile Territoriale che lo
sostituisce nelle sedute del Consiglio Territoriale in caso
di sua assenza per qualsiasi motivo.
73. Le cariche relative alle Sedi Periferiche
sono conformate alle medesime disposizioni del presente statuto
concernenti le cariche della direzione centrale dell’associazione
(artt. 41 e segg. Statuto ChocoClub): gratuità, durata,
dimissioni, ecc…
74. Ogni Sede Periferica, in armonia con il presente
statuto, è regolata dal proprio regolamento redatto in
accordo con il Consiglio di Amministrazione.
75. Il Consiglio di Amministrazione ha funzione
di coordinamento e controllo delle attività delle Sedi
Periferiche.
76. In caso di violazione delle norme del presente
statuto o del Regolamento della Sede Territoriale, il Consiglio
di Amministrazione ha il potere di sciogliere il Consiglio Territoriale
o fare decadere dalla carica solo alcuni dei suoi componenti.
77. Il Consiglio Territoriale deve essere costantemente
in contatto con il Consiglio di Amministrazione.
Disposizioni finali
78. Delle obbligazioni dell’associazione rispondono,
oltre il fondo comune, anche personalmente e solidalmente le
persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione
stessa (art. 38 c.c.).
79. I creditori personali dei singoli associati
non possono agire nei confronti del fondo comune.
80. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio
e termina il 31 dicembre di ogni anno.
81. Il bilancio preventivo e consuntivo, redatti
dal Consiglio di Amministrazione, devono essere approvati dall’Assemblea
Ordinaria ogni anno ai sensi di legge. A tale fine il bilancio
preventivo e consuntivo vengono depositato presso la sede dell’associazione
entro 5 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato
da ogni associato.
82. Le risorse economiche dell’associazione possono
essere costituite da:
- Beni mobili e immobili;
- Contributi;
- Donazioni e lasciti;
- Attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- Ogni altro tipo di entrate;
83. E’ fatto divieto distribuire anche in modo
indiretto utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
84. Il patrimonio dell’associazione, in caso di
scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altra
associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica
utilità sentito l’organismo di controllo di cui art.
3 comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662 (la cd. Autority
di Settore), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
85. Per lo scioglimento dell’associazione sono
necessarie due Assemblee straordinarie convocate tre mesi l’una
dall’altra. Tali Assemblee dovranno rispettare, per la loro
valida deliberazione la disposizione contenuta nell’art. 38
Statuto ChocoClub.
86. Se nella prima Assemblea di cui all’articolo
precedente non si ottiene la maggioranza richiesta, la delibera
sarà considerata invalida e non si farà più
luogo alla seconda assemblea straordinaria.
87. L’associazione può aderire, con delibera
da adottarsi nell’Assemblea generale, ad altre associazioni
od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini
sociali.
88. La quota o contributo associativo non è
rivalutabile ed è intrasmissibile, salvo i trasferimenti
a causa di morte.
89. L’autorità giudiziaria competente per
eventuali controversie è il Foro di Alba, in provincia
di Cuneo.
90. Per quanto non previsto dal presente statuto
valgono le norme di legge vigenti in materia.