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Sulle
etichette possono essere riportate altre espressioni
insieme alle denominazioni di vendita?
Le denominazioni di vendita cioccolato,
cioccolato al latte e cioccolato
di copertura possono essere completate o accompagnate
da termini o espressioni o diciture o aggettivi relativi,
a criteri di qualità (fine, finissimo, extra),
sempre che i prodotti in questione contengano:
a)
nel caso del cioccolato, non meno
del 43% di sostanza secca totale di cacao, di cui
non meno del 26% di burro di cacao;
b) nel caso del cioccolato al latte,
non meno del 30% di sostanza secca totale di cacao
e del 18% di sostanza del latte ottenuta dalla disidratazione
parziale o totale di latte intero, parzialmente o
totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente
disidratata, burro o grassi del latte, di cui almeno
il 4,5% di grassi del latte;
c) nel caso del cioccolato di copertura,
non meno del 16% di cacao secco sgrassato.
Sono previste gamme obbligatorie di peso?
Diversamente da quanto previsto dalla precedente normati-va,
il nuovo decreto non prescrive una gamma obbligatoriadi
peso. Ciò significa che le imprese sono libere
di utilizzare i valori che desiderano.
Il consumatore sarà comunque garantito perché
è sempre obbligatorio dare lindicazione
del prezzo per unità di peso.
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