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Sulle etichette possono essere riportate altre espressioni insieme alle denominazioni di vendita?

Le denominazioni di vendita “cioccolato”, “cioccolato al latte” e “cioccolato di copertura” possono essere completate o accompagnate da termini o espressioni o diciture o aggettivi relativi, a criteri di qualità (fine, finissimo, extra), sempre che i prodotti in questione contengano:

a) nel caso del “cioccolato”, non meno del 43% di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 26% di burro di cacao;

b) nel caso del “cioccolato al latte”, non meno del 30% di sostanza secca totale di cacao e del 18% di sostanza del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, parzialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, burro o grassi del latte, di cui almeno il 4,5% di grassi del latte;

c) nel caso del “cioccolato di copertura”, non meno del 16% di cacao secco sgrassato.

Sono previste gamme obbligatorie di peso?

Diversamente da quanto previsto dalla precedente normati-va, il nuovo decreto non prescrive una gamma obbligatoriadi peso. Ciò significa che le imprese sono libere di utilizzare i valori che desiderano.

Il consumatore sarà comunque garantito perché è sempre obbligatorio dare l’indicazione del prezzo per unità di peso.

 
 
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